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Comunali: affluenza ore 23, si profila sopra il 72%

Alle urne nelle due Regioni a statuto ordinario, Piemonte e Abruzzo

Redazione ANSA ROMA

Quando sono noti i dati relativi a circa il 10% dei comuni sul totale di 3.918 (sono esclusi i comuni di Friuli Venezia Giulia e Sicilia), l'affluenza alle urne per le elezioni comunali, rilevata alle ore 23 di oggi, va
attestandosi sopra il 72%. Nelle precedenti omologhe si votò in due giorni.

* ELEZIONI REGIONALI IN PIEMONTE (SCHEDA VERDE) L'elettore, utilizzando un'unica scheda, potrà esprimere il proprio voto: tracciando un segno di voto solo nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale: il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata; tracciando un segno di voto sia nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale, sia sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata; tracciando un segno di voto nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) di una lista regionale non collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale, sebbene non collegate fra loro (cosiddetto voto disgiunto); tracciando un segno di voto solo sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale, senza tracciare alcun altro segno per le liste provinciali: il voto è così valido solo per la lista regionale; manifestando un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista provinciale votata: a tal fine scriverà il cognome oppure il nome e cognome, sulla riga alla destra del contrassegno della lista provinciale.

* ELEZIONI REGIONALI IN ABRUZZO (SCHEDA VERDE) Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista provinciale; inoltre può esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere della lista provinciale votata. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda che contiene il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla stessa linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di questo rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato presidente della Giunta collegato. L'elettore potrà esprimere il proprio voto: tracciando un segno di voto per una delle liste provinciali nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza: in tal caso scriverà il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato presidente collegato alla lista provinciale e alla coalizione di cui la lista stessa fa parte; tracciando un segno di voto solo sul nominativo del candidato presidente: il voto è attribuito al solo candidato presidente.

* ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA) La scheda contiene i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L'elettore potrà esprimere il proprio voto: per una delle liste tracciando un segno sul contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco collegato; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo con il relativo nominativo e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo con il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul contrassegno; il voto è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata ("voto disgiunto"); per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo con il nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati.

* ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA) L'elettore potrà esprimere il proprio voto: tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; tracciando un voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; tracciando un segno solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l'elettore può scrivere il nominativo nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati.

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