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Berlusconi-Lario: lei non ha diritto ad assegno di divorzio. Dovrà restituire maxi somma

Appello, ok a proposta Cav; applicata sentenza Cassazione

Veronica Lario non percepirà più l'assegno di mantenimento da Silvio Berlusconi. E' economicamente autosufficiente e quindi non ha più diritto al milione e 400 mila euro al mese come aveva stabilito in sede di divorzio il Tribunale di Monza. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano, Sezione Famiglia, che ha accolto il ricorso presentato dall'ex premier, assistito dall'avv. Pier Filippo Giuggioli, e ha condiviso la recente sentenza sull'assegno di divorzio della Cassazione per cui conta il criterio dell'autosufficienza economica e non il tenore di vita goduto durante le nozze.

 Con la "revoca dell'assegno divorzile" disposto dai giudici "a far tempo dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e quindi da marzo 2014", Veronica Lario, al secolo Miriam Bartolini, sulla carta dovrebbe restituire all'ex marito poco più di 60 milioni. Ma in pratica, in base ai complicatissimi rapporti di debiti e crediti tra i due ex coniugi, gliene dovrà circa 43 più le spese legali. In sospeso, e al di fuori del procedimento con cui è stato azzerato l'assegno di divorzio, ci sono infatti dei conti da saldare. Lei ha infatti chiesto il pignoramento di 26 milioni di euro (ora bloccati sui conti del Cavaliere). Tale somma comprende una quota, quella più consistente, del mancato pagamento da parte di lui di una serie di mensilità dell'assegno stabilito in sede di separazione e un'altra quota, per un importo più contenuto, relativo ad alcune mensilità non percepite del mantenimento divorzile ora revocato e che quindi verrà cancellata. Si chiude così, in attesa della probabile impugnazione da parte di Veronica, il nuovo round della 'guerra' a suon di ricorsi e cifre esorbitanti tra la ex first lady e l'ex premier e cominciata nelle aule di Tribunale otto anni fa.

DIVORZIO E ASSEGNI DI MANTENIMENTO I CASI CELEBRI

I NUOVI PARAMETRI

Ecco i principali "indici" - forniti dal verdetto 11504 della Cassazione sull'assegno di divorzio - "per accertare" la sussistenza, o meno, "dell'indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno e quindi l'adeguatezza, o meno, dei "mezzi", nonchè la possibilità, o meno, "per ragioni oggettive, di procurarseli. Sono quattro:

1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri 'lato sensu' imposti e del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l'assegno;

3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo;

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione".

Tocca all'ex coniuge che chiede l'assegno, "allegare, dedurre e dimostrare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive". "Tale onere probatorio - spiega la Cassazione - ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell'indipendenza economica, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo ex coniuge, restando fermo, ovviamente il diritto all'eccezione e alla prova contraria dell'altro" ex coniuge al quale l'assegno è chiesto.

In particolare, prosegue la Suprema Corte, "mentre il possesso di redditi e cespiti patrimoniali formerà oggetto di prove documentali, soprattutto le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative".

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