L'Aula di Palazzo Madama ha deciso di rinviare l'esame del disegno di legge sulla tortura. I due relatori, Nico D'Ascola ed Enrico Buemi, hanno depositato oggi due emendamenti "di mediazione" e per dar tempo ai gruppi di presentare eventuali subemendamenti, scadenza fissata per le 19 di giovedì 11 maggio, si è deciso di far slittare il provvedimento alla prossima settimana.
Buemi ha riferito che c'è l'accordo di maggioranza sui due emendamenti.
Come cambia art.1 ddl con emendamenti relatori - "Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza o che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni se il fatto è compiuto mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona". Comincia così l'articolo 1 del disegno di legge sulla tortura se venissero approvati i due emendamenti messi a punto dai relatori Nico D'Ascola ed Enrico Buemi. "Se i fatti di cui al primo comma - continua il testo dell'articolo 1 del disegno di legge sulla tortura come verrebbe riscritto dai due emendamenti dei relatori - sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso di poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio la pena è della reclusione da 5 a 12 anni". Il comma precedente, recita ancora il nuovo testo dell'articolo 1 del provvedimento, "non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti". E ancora: "Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni 30. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è l'ergastolo".