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Da Agenzia Entrate chiarimenti su Pir

Redditi non soggetti imposizione ma solo per investimenti 5 anni

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Arrivano i chiarimenti delle Entrate sui piani individuali di risparmio (Pir), dopo le linee guida sul regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 pubblicate ad ottobre scorso dal Mef.
    L'Agenzia ricorda innanzitutto che i redditi generati dagli investimenti nei Pir non sono soggetti a imposizione, pertanto non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all'imposta di successione. La non imponibilità riguarda le persone fiscalmente residenti in Italia che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa. Dal punto di vista oggettivo, invece, a essere coinvolti sono i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria. E' vietato essere titolari di più di un Pir e il limite massimo dell'importo investito non può superare complessivamente il valore di 150mila euro, con un limite annuo di 30mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni. Nel documento di prassi, l'Agenzia chiarisce innanzitutto che i derivati sono ammessi nell'ambito del Pir solo a determinate condizioni. Altra precisazione riguarda la possibilità di utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica.
    In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Se l'attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal Pir se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime. In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento.
    (ANSA).
   

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