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Professioni: commercialisti, chiarezza su testo consumatori

Audizione alla Camera su testo recepimento direttiva Ue

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Un intervento la cui 'ratio' appare "condivisibile, così come condivisibili appaiono le previsioni volte a individuare precipui requisiti organizzativi per gli enti legittimati a proporre le azioni rappresentative transfrontaliere e a istituire un organo di controllo cui attribuire la vigilanza sulla gestione di tali Enti". È il giudizio espresso oggi dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che abroga la direttiva 2009/22/CE. Lo si legge in una nota "La Direttiva e lo schema - ha affermato il consigliere David Moro - perseguono l'obiettivo di introdurre nelle differenti giurisdizioni dell'Unione strumenti efficaci per l'applicazione della normativa unionale a tutela dei consumatori, al fine di evitare possibili distorsioni della concorrenza. A tal fine, lo schema del decreto, attuando le indicazioni e le previsioni contenute nella Direttiva, introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in materie, specificamente indicate in un apposito allegato, del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento". Una notazione critica, secondo i commercialisti, va fatta a proposito delle definizioni e, in particolar modo, della definizione di "professionista", che, secondo Moro, "non è perfettamente conforme alla "ratio" della Direttiva e dell'intervento legislativo, volto essenzialmente a tutelare i consumatori rispetto alle imprese". Per tale motivo, "non è condivisibile che si indichi come "professionista" qualsiasi "persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale", termina la nota.
    (ANSA).
   

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