Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Fininvest: Tar sospende dismissione di quote Mediolanum

Fininvest: Tar sospende dismissione di quote Mediolanum

Stop a Bankitalia fino alla decisione Ue sul ricorso contro Bce

ROMA, 17 aprile 2018, 13:25

Redazione ANSA

ANSACheck

Mediolanum: Bankitalia impone Fininvest vendere 20% - RIPRODUZIONE RISERVATA

Mediolanum: Bankitalia impone Fininvest vendere 20% - RIPRODUZIONE RISERVATA
Mediolanum: Bankitalia impone Fininvest vendere 20% - RIPRODUZIONE RISERVATA

È sospeso il provvedimento della Banca d'Italia dell'11 aprile 2017 con cui è stato intimato a Fininvest la dismissione della propria partecipazione in Banca Mediolanum nella quota eccedente il 9,99 percento delle azioni. L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza con la quale ha anche sospeso il giudizio in attesa che il tribunale Ue si pronunci invece sul ricorso che Fininvest ha promosso contro l'analoga decisione della Bce.

Il Tar, considerato che con l'istanza cautelare proposta, Fininvset chiedeva la sospensione della decorrenza del termine per la dismissione della partecipazione in Banca Mediolanum eccedente il 9,99 percento, ha ritenuto che "la gravità del pregiudizio dedotto con la domanda cautelare giustifichi, nelle more della decisione di merito, l'accoglimento della istanza".

La ormai prossima scadenza del termine fissato dalla Banca d'Italia per la vendita delle quote azionarie, intervenendo presumibilmente prima della definizione del giudizio amministrativo, per i giudici "determinerebbe un danno grave e irreparabile ai ricorrenti, solo parzialmente risarcibile con una sentenza definitiva eventualmente favorevole. Si deve considerare, infatti, che difficilmente parte ricorrente potrebbe riacquisire una partecipazione rilevante per il controllo di Banca Mediolanum una volta alienate le azioni attualmente possedute in esito alla fusione, per incorporazione inversa, di Mediolanum società per azioni in Banca Mediolanum".

Quanto ai profili di merito, il Tar ha ritenuto di dover sospendere il giudizio in quanto: "il provvedimento impugnato presuppone la validità della decisione della Banca centrale europea del 25 ottobre 2016 con cui l'Autorità di vigilanza europea si è opposta all'acquisizione, da parte dei ricorrenti, di una partecipazione qualificata nella Banca Mediolanum"; "non vi è dubbio che l'ordine di alienazione, impartito dalla Banca d'Italia in attuazione degli articoli 24 e 25 del Testo unico bancario, si presenta come atto dovuto in seguito alla decisione della Banca centrale europea"; e "la decisione presupposta è impugnata con ricorso al Tribunale dell'Unione europea tuttora pendente". In conseguenza di ciò "la definizione del ricorso pendente innanzi al Tribunale dell'Unione europea - scrive il Tar - si presenta come pregiudiziale per la decisione della causa in quanto, in caso di accertamento della invalidità della decisione della Banca centrale europea del 25 ottobre 2016, il provvedimento della Banca d'Italia impugnato innanzi a questo T.A.R. risulterebbe viziato per illegittimità derivata".

L'effetto di tutto è che i giudici amministrativi hanno ritenuto "di dover accogliere l'istanza cautelare di sospensione della decorrenza del termine per la dismissione della partecipazione azionaria qualificata, fissato con il provvedimento impugnato" e "di dover disporre, al contempo, la sospensione del giudizio, fino alla definizione, da parte del Giudice europeo, della questione pregiudiziale indicata, rinviando ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, alla pronuncia definitiva".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza