La Corte costituzionale ha ritenuto
inammissibile il ricorso avanzato nell'ottobre 2022
dall'Avvocatura generale dello Stato nei confronti della
Provincia autonoma di Trento in merito alla certificazione
dell'attendibilità dei costi dei contratti collettivi e di
verifica di compatibilità con gli strumenti di programmazione e
di bilancio. Il ricorso - si apprende - contestava la
legittimità dell'articolo 9 della legge provinciale 10 del 2022,
riguardante l'assestamento del bilancio di previsione della
Provincia per gli esercizi finanziari 2022-24.
Secondo tesi del ricorrente, l'articolo avrebbe contenuto
aspetti di illegittimità costituzionale in merito alla
competenza sul controllo della compatibilità
economico-finanziaria dei contratti collettivi provinciali,
secondo la normativa statale posto in capo alla Corte dei Conti
e che la legge provinciale impugnata attribuiva
transitoriamente, in attesa di apposita norma di attuazione, poi
intervenuta con il decreto legislativo 31 luglio 2023, al
collegio dei revisori dei conti.
La sentenza della Corte costituzionale dichiara invece
inammissibili i dubbi di legittimità sul punto per la mancanza
di parametri costituzionali e di motivazioni a sostegno
dell'illegittimità costituzionale delle disposizioni della
Provincia autonoma.
"Una sentenza che testimonia la bontà dell'operato del
governo provinciale e delle strutture dell'amministrazione.
Importante riaffermare il principio che la contrattazione
collettiva provinciale si svolge a livello primario con piena
autonomia delle parti, nel rispetto dei principi desumibili
dalle leggi in materia di personale. Non intendiamo sottrarci ad
alcun controllo ma riteniamo fondamentale che lo stesso sia
esercitato sulla base della norma di attuazione recentemente
adottata, nel rispetto della nostra specialità", ha commentato
il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio
Fugatti.
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