È incostituzionale una disciplina
regionale che regola il trattamento dei dati personali nella
installazione degli impianti di videosorveglianza, in quanto
vìola gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea e invade le competenze legislative esclusive
dello Stato nella materia "ordinamento civile". È quanto si
legge nella sentenza n. 69 depositata oggi, con cui la Corte
costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2023 per
contrasto con l'art. 117, commi primo e secondo, della
Costituzione.
La Corte - spiega un comunicato della Consulta - rileva che
l'Unione europea, nell'esercizio della competenza fissata
nell'art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
detta una complessa disciplina in materia di trattamento dei
dati personali, che "trova completamento e integrazione nelle
fonti nazionali".
Secondo i giudici delle leggi, la Regione non può regolare
autonomamente la materia, né operare una selezione di fonti e di
previsioni, "che, all'interno dell'articolato plesso normativo
contemplato sia dall'Unione europea sia dal legislatore statale,
sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata
materia", poiché in tal modo "non solo si sovrappone alle
normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie
competenze, ma oltretutto effettua una arbitraria scelta, il cui
contenuto precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole
regole individuate dal legislatore regionale e non anche le
altre", dettate dall'Unione europea e dal legislatore statale.
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