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Pnrr: bando borghi, Tar boccia ricorso Bard

Pnrr: bando borghi, Tar boccia ricorso Bard

Regione aveva paventato rischio perdita dei 20 mln

AOSTA, 11 maggio 2022, 15:04

Redazione ANSA

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Il Tar della Valle d'Aosta ha bocciato il ricorso del Comune di Bard in merito al progetto pilota da presentare per ottenere i 20 milioni di euro del Pnrr nell'ambito del 'Bando borghi'. Una decisione che salvaguarderebbe i fondi destinati alla Valle d'Aosta secondo quanto fatto sapere dalla stessa Regione il 7 maggio scorso: in un incontro convocato dal Comitato tecnico per la verifica dei 21 progetti pilota il ministero della Cultura aveva "peraltro confermato che il mancato rispetto dei tempi per la definizione della proposta progettuale utile all'emanazione del decreto ministeriale di concessione dei finanziamenti entro fine maggio 2022 determinerebbe la perdita delle risorse che saranno allocate a favore di altri enti territoriali non valdostani su altre linee di intervento".
    L'8 marzo la Regione aveva individuato il progetto presentato da Fontainemore quale progetto pilota, per poi annullare, il 7 aprile, l'assegnazione in autotutela e individuare direttamente Arvier "anche in considerazione di irregolarità amministrative rilevate in altre procedure comunali e del contenzioso pendente innanzi al Tar". Il 24 marzo il Comune di Bard - classificatosi terzo nella procedura di individuazione - aveva presentato ricorso in cui si chiedeva l'annullamento, "previa istanza di misura cautelare della sospensione dell'esecutività " della delibera con cui la Giunta aveva individuato Fontainemore come progetto pilota. Con motivi aggiunti, il 20 aprile, aveva chiesto l'annullamento della delibera in cui veniva individuato il progetto presentato da Arvier. 

Nel provvedimento emesso nel pomeriggio, il Tar della Valle d'Aosta (relatore Carlo Buonauro e presidente Silvia La Guardia) si è pronunciato con una "sentenza breve". In base al codice del diritto amministrativo, il Tar può emettere sentenza in forma semplificata "nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso". Si è così definito il primo grado della vicenda.  

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