E' considerata, in un certo senso, la
"madre di tutte le sentenze" in materia di laicità dello Stato,
e risale a 30 anni fa: è il 12 aprile 1989 quando la Corte
Costituzionale deposita la storica sentenza n. 203. Il principio
di laicità dello Stato è elevato a rango supremo, non
suscettibile di revisione costituzionale, e si afferma che esso
"implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma
garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di
religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale".
Il principio di laicità dello Stato, in definitiva, distingue
Stato e Chiesa, politica e religione, ma non li rende
antagonisti. Separa le rispettive aree di competenza, ma non
rende incomunicanti i due ambiti: la sfera spirituale e
religiosa resta distinta da quella temporale e civile, ma tra i
due ambiti resta ineliminabile una osmosi di valori culturali e
di aspirazioni ideali che attraversano sia la comunità civile,
sia la comunità religiosa.
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