Niente intercettazioni per le società
non quotate, mentre l'uso è consentito per le società quotate. É
la conseguenza dell'approvazione dell'articolo 8 del ddl
anticorruzione sul falso in bilancio.
Per le società non quotate la pena per le false comunicazioni
arriva ad un massimo di cinque anni e, dunque, non sono
consentite le intercettazioni. Per le società quotate, invece,
visto che il massimo della pena è aumentato ad otto anni, l'uso
è consentito.
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