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"Abc" della riforma, dal Titolo V al nuovo Senato

"Abc" della riforma, dal Titolo V al nuovo Senato

ROMA, 10 marzo 2015, 13:42

di Giovanni Innamorati

ANSACheck

La 'Aula della Camera - RIPRODUZIONE RISERVATA

La 'Aula della Camera - RIPRODUZIONE RISERVATA
La 'Aula della Camera - RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Senato composto da 100 senatori eletti dai Consigli regionali, con meno poteri nell'esame delle leggi; nuovo Federalismo, con abolizione delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni e alcune competenze strategiche riportate in capo allo Stato.

Ecco i punti principali della riforma che la Camera ha votato in seconda lettura.

CAMERA - Sarà l'unica Assemblea legislativa e anche l'unica a votare la fiducia al governo. I deputati rimangono 630 e verranno eletti a suffragio universale, come oggi.

SENATO - Continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma sarà composto da 95 eletti dai Consigli Regionali, più cinque nominati dal Capo dello Stato che resteranno in carica per 7 anni. Avrà competenza legislativa piena solo sulle riforme costituzionali e le leggi costituzionali e potrà chiedere alla Camera la modifica delle leggi ordinarie, ma Montecitorio potrà non tener conto della richiesta. Su una serie di leggi che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni, la Camera potrà non dar seguito alle richieste del Senato solo respingendole a maggioranza assoluta.

SENATORI-CONSIGLIERI: I 95 senatori saranno ripartiti tra le regioni sulla base del loro peso demografico. I Consigli Regionali eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti; uno per ciascuna Regione dovrà essere un sindaco.

IMMUNITA': I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l'autorizzazione del Senato.

TITOLO V: Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto. Su proposta del governo, la Camera potrà approvare leggi nei campi di competenza delle Regioni, "quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale".

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Lo eleggeranno i 630 deputati e i 100 senatori (via i rappresentanti delle Regioni previsti oggi).

Per i primi tre scrutini occorrono i due terzi dei componenti, poi dal quarto si scende ai tre quinti; dal settimo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

CORTE COSTITUZIONALE: Cinque dei 15 giudici Costituzionali saranno eletti dal Parlamento: 3 dalla Camera e 2 dal Senato.

REFERENDUM: Serviranno 800.000 firme. Dopo le prime 400.000 la Corte costituzionale darà un parere preventivo di ammissibilità.

Potranno riguardare o intere leggi o una parte purché questa abbia un valore normativo autonomo.

DDL DI INIZIATIVA POPOLARE: Salgono da 50.000 a 250.000 le firme necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare.

Però i regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di esame, clausola che oggi non esiste.

LEGGE ELETTORALE - Introdotto il ricorso preventivo sulle leggi elettorali alla Corte Costituzionale su richiesta di un quarto dei componenti della Camera. Tra le norme provvisorie c'è anche la possibilità di ricorso preventivo già in questa legislatura per le leggi elettorali (es. Italicum) che verranno approvate dal Parlamento.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

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