Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sul
compenso dei membri del collegio arbitrale previsti dal nuovo
Codice degli appalti pubblici e anche il decreto che definisce
la tariffa di iscrizione all'Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici e il compenso massimo per i commissari.
Il ricorso all'arbitrato consente la risoluzione di
controversie, nell'ambito degli appalti pubblici, in modo
alternativo rispetto ai classici rimedi giurisdizionali. Il
Codice dei Contratti pubblici prevede, infatti, che possano
essere deferite ad arbitri le controversie su diritti
soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione
e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario.
L'arbitrato si applica, inoltre, anche alle controversie
relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e
forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica
ovvero una società controllata o collegata a una società a
partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere
o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci
pubblici.
Per quanto riguarda la tariffa di iscrizione all'albo è
stabilita in 168 euro all'anno, con eventuale possibilità di
rideterminazione dell'importo dal terzo anno.
I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni
sono determinati con riferimento alla complessità della
procedura di aggiudicazione del contratto, ad altri elementi
della gara che influiscono direttamente sull'attività dei
commissari e all'importo posto a base di gara. Al presidente
della commissione spetta un compenso superiore del 5%.
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