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Inps: taglio contributi 50% per mamme che tornano al lavoro

Inps: taglio contributi 50% per mamme che tornano al lavoro

Entro il 31 dicembre. Solo per parte contributi lavoratrice

ROMA, 20 settembre 2022, 13:36

Redazione ANSA

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Le mamme che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità o dopo l'astensione facoltativa possono avere un taglio dei contributi a loro carico del 50%. Lo sottolinea l'Inps con una circolare nella quale ricorda che il ritorno al lavoro deve avvenire entro il 31 dicembre. L'esonero per un anno dal versamento dei contributi è solo sulla parte dei contributi dovuti dalla lavoratrice. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'aliquota a carico dei lavoratori è del 9,19%. I Consulenti del lavoro ricordano che i contributi sono deducibili e quindi sul risparmio di spesa si dovranno invece pagare le imposte. In pratica su uno stipendio medio di 1.500 euro lordi al mese si pagheranno 68 euro in meno di contributi al mese ma su questi bisognerà pagare le tasse. Se l'aliquota è al 27% si tratta di circa 18 euro quindi la retribuzione aumenterà di circa 50 euro al mese, 600 euro in un anno.
    La misura è stata introdotta dalla legge di Bilancio in via sperimentale per il 2022 e vale per le madri dipendenti del settore privato (non quindi per quelle della pubblica amministrazione), a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro.
    Poiché l'esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un'agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza. Il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva.
    L'esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
   

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