Anche i conviventi 'more uxorio' con
una persona disabile, per occuparsi dell' assistenza in favore
del partner malato o invalido, possono usufruire - al pari di
coniugi e parenti fino al secondo grado - dei tre giorni di
permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione
figurativa previsti dalla legge 104 del 1992. Lo ha deciso la
Consulta con la sentenza 213 che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della legge 104 del 1992, e successive modifiche
del 2010, nella parte in cui "non include il convivente" tra i
"soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito
per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di
gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il
secondo grado". I giudici spiegano che il verdetto non intende
equiparare coniugi e conviventi, ma ha l'obiettivo di tutelare
la salute psicofisica del soggetto con handicap in situazione di
gravità assicurandogli la vicinanza della persona con la quale
ha "una relazione affettiva". Il caso viene da Livorno.
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