La misura della sospensione cautelare
dalle funzioni e dalla stipendio a Silvana Saguto da presidente
della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo
"risulta adeguatamente motivata in ragione della particolare
gravità degli addebiti formulati" e il materiale probatorio sul
quale la sezione disciplinare del Csm ha fondato la sua
decisione è "sufficiente" a giustificarne l'adozione.
Le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza 18572,
hanno così respinto il ricorso contro la sospensione della
giudice Saguto, indagata per corruzione dalla Procura di
Caltanissetta.
"A tali considerazioni, di per sè idonee a sorreggere la
decisione, si accompagna l'ulteriore rilievo secondo cui parte
rilevante delle condotte accertate risulta essere stata in
qualche misura determinata dalla situazione di grave difficoltà
economica in cui si è venuta a trovare la Saguto", scrivono le
Sezioni Unite, che citano poi un passaggio dell'ordinanza della
sezione disciplinare del Csm, secondo la quale 'permane il
pericolo che la stessa possa ispirare la commissione di altre
condotte della stessa specie'.
La sospensione cautelare era stata sollecitata dal ministro
della Giustizia e dal pg della Cassazione, titolari dell'azione
disciplinare sulla base degli elementi acquisiti
(intercettazioni telefoniche, ambientali e pedinamenti) nel
procedimento penale, ancora nella fase delle indagini
preliminari. Saguto è accusata di aver favorito amici di
famiglia nell'assegnazione degli incarichi e della presunta
percezione di denaro a titolo corruttivo in un momento di
difficoltà economica.
La Cassazione sottolinea che gli atti consentono di
"ricostruire un contesto caratterizzato da rapporti personali
nei quali la funzione giurisdizionale svolta dalla dottoressa
Saguto 'andava a stemperarsi e confondersi in una gestione
paritaria delle amministrazioni'". Di qui, proseguono i giudici,
"la ritenuta rilevanza disciplinare delle condotte poste in
essere dalla incolpata", che prescindono "dall'eventuale
accertamento - da compiersi in altra sede - della sussistenza
degli elementi essenziali dei reati tratteggiati" dalla procura.
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