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Cassazione, gravità fatti giustifica sospensione Saguto

Cassazione, gravità fatti giustifica sospensione Saguto

Per Sezioni Unite rischio reiterazione per difficoltà economiche

ROMA, 22 settembre 2016, 15:17

Redazione ANSA

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La misura della sospensione cautelare dalle funzioni e dalla stipendio a Silvana Saguto da presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo "risulta adeguatamente motivata in ragione della particolare gravità degli addebiti formulati" e il materiale probatorio sul quale la sezione disciplinare del Csm ha fondato la sua decisione è "sufficiente" a giustificarne l'adozione. Le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza 18572, hanno così respinto il ricorso contro la sospensione della giudice Saguto, indagata per corruzione dalla Procura di Caltanissetta.
    "A tali considerazioni, di per sè idonee a sorreggere la decisione, si accompagna l'ulteriore rilievo secondo cui parte rilevante delle condotte accertate risulta essere stata in qualche misura determinata dalla situazione di grave difficoltà economica in cui si è venuta a trovare la Saguto", scrivono le Sezioni Unite, che citano poi un passaggio dell'ordinanza della sezione disciplinare del Csm, secondo la quale 'permane il pericolo che la stessa possa ispirare la commissione di altre condotte della stessa specie'. La sospensione cautelare era stata sollecitata dal ministro della Giustizia e dal pg della Cassazione, titolari dell'azione disciplinare sulla base degli elementi acquisiti (intercettazioni telefoniche, ambientali e pedinamenti) nel procedimento penale, ancora nella fase delle indagini preliminari. Saguto è accusata di aver favorito amici di famiglia nell'assegnazione degli incarichi e della presunta percezione di denaro a titolo corruttivo in un momento di difficoltà economica.
    La Cassazione sottolinea che gli atti consentono di "ricostruire un contesto caratterizzato da rapporti personali nei quali la funzione giurisdizionale svolta dalla dottoressa Saguto 'andava a stemperarsi e confondersi in una gestione paritaria delle amministrazioni'". Di qui, proseguono i giudici, "la ritenuta rilevanza disciplinare delle condotte poste in essere dalla incolpata", che prescindono "dall'eventuale accertamento - da compiersi in altra sede - della sussistenza degli elementi essenziali dei reati tratteggiati" dalla procura.
   
   

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