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Tar, niente caccia a lepre e pernice

Tar, niente caccia a lepre e pernice

Accolta sospensiva per giornate 30 settembre e 7 ottobre

CAGLIARI, 13 settembre 2018, 17:50

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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Sospese le prime giornate di caccia alla lepre e alla pernice sarda. Il Tar Sardegna ha accolto l'istanza cautelare del ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste contro il nuovo calendario venatorio, approvato con un decreto regionale dell'assessora alla Difesa dell'Ambiente lo scorso 20 luglio. I giudici amministrativi hanno detto sì alla tesi dell'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, difensore di Gruppo di Intervento Giuridico (Grig), Lega Ambiente, Wwf, lega per l'abolizione della caccia e Lav nei confronti della Regione, costituita in giudizio con i legali Giovanni Parisi e Roberto Muroni.

Il decreto sospeso per effetto dell'ordinanza del Tar - il giudizio di merito è fissato per il 5 dicembre - prevedeva due giornate di caccia alla lepre e alla pernice sarda (30 settembre e 7 ottobre), con un carniere complessivo di 71.974 lepri, 14.3948 pernici, 17.9935 conigli selvatici a disposizione delle oltre 35 mila doppiette autorizzate a cacciare in Sardegna. Il collegio della prima sezione del Tribunale amministrativo, presieduto da Dante D'Alessio, a latere Giorgio Manca e Gianluca Rovelli, ha ritenuto valide le ragioni per sospendere il calendario venatorio nella parte relativa alla lepre e alla pernice sarda.

Secondo i giudici, alla luce degli studi allegati alla causa in esame, la Regione può discostarsi dalle conclusioni dell'Ispra (che si pronuncia sulla congruità del calendario rispetto alle esigenze di tutela faunistica) solo se fornisce congrua motivazione, ma la decisione dell'amministrazione regionale non può porsi in contrasto con quanto stabilito dall'organo tecnico. "Pur tenendo conto dei poteri discrezionali della Regione - si legge nell'ordinanza - la verifica della intrinseca coerenza del provvedimento impugnato rispetto ai dati conoscitivi acquisiti nel procedimento porta a ritenere, pur in questa fase cautelare, che suscitano i vizi dedotti dalle associazioni ricorrenti".
   

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