Scuole chiuse per neve. Ma quali
sono le conseguenze di questa decisione per gli studenti e il
personale scolastico? Il ritardo o l'assenza nel prendere
servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore
(compresa, quindi, anche l'emergenza neve) viene fatta rientrare
- sottolinea Skuola.net - nella casistica generale prevista
dall'articolo 1256 del Codice Civile, che afferma:
"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile
al debitore, la prestazione diventa impossibile". Non è dunque
dovuto alcun recupero per le ore di lavoro eventualmente non
prestate, con pieno diritto alla retribuzione. Nel caso degli
studenti l'assenza non viene conteggiata. E qualora - per motivi
non dipendenti dalla volontà dei ragazzi - la scuola rimanesse
chiusa per più giorni e per questo motivo non si raggiungesse il
tetto di almeno 200 giorni di lezioni (richiesto dalla legge per
la regolarità dell'attività didattica), l'anno scolastico
sarebbe comunque salvo. A questo proposito nel febbraio 2012
(quando le scuole di Roma rimasero chiuse a causa dell'ultima
forte nevicata sulla Capitale), il Ministero dell'Istruzione
emise una nota in cui specificò che "al verificarsi di eventi
imprevedibili e straordinari come un'allerta meteo che inducano
i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi
scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la
validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza
maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non
programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei
giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto
delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole".
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