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Musica alto volume disturba i vicini, giusta la diffida per stalking

Musica alto volume disturba i vicini, giusta la diffida per stalking

Viminale vince ricorso al Tar contro molestatore a Spezia

LA SPEZIA, 07 dicembre 2022, 16:19

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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 Basta "diffondere musica ad alto volume tale da disturbare il riposo delle persone", atto provato da un intervento dei carabinieri chiamati dal vicino di casa che hanno riscontrato il comportamento molesto, a far scattare l'ammonimento del Questore con diffida per "atti persecutori". È quanto emerge da una sentenza del Tar della Liguria che citando l'episodio chiave della musica alta, tra altre situazioni di molestie riferite dai vicini, ha respinto il ricorso del destinatario del provvedimento di ammonimento per essere stato ritenuto responsabile di atti persecutori. Il ricorrente aveva fatto causa al Ministero dell'Interno ma il Tar ha confermato la legittimità degli atti cautelativi adottati dal Prefetto e dal Questore della Spezia.
    Il Questore della Provincia della Spezia aveva ammonito il ricorrente, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e precisando che, qualora nonostante tale diffida questi si fosse reso responsabile di comportamenti riconducibili al reato di cui all'art. 612-bis codice penale, si sarebbe proceduto penalmente nei suoi confronti senza bisogno di querela da parte della persona offesa. Il ricorrente, spiega il Tar nella sentenza, si era anche "scagliato contro i militari cercando di colpirne uno con una testata e aveva minacciato il vicino con la frase "te la faccio pagare".
    Riguardo alla normativa sugli atti persecutori, i giudici amministrativi precisano inoltre che "la parte offesa può domandare tutela all'autorità di pubblica sicurezza con richiesta di ammonimento fino a quando non è proposta querela contro l'autore della condotta", ma una semplice denuncia-querela contro ignoti "non impedisce di invocare il potere del Questore con misura di prevenzione in via amministrativa ulteriore e alternativa rispetto a quelle ottenibili dal giudice penale".
   

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