Il Tar della Liguria ha accolto il
ricorso di un'educatrice di scuola materna che dopo il parto si
era vista negare dalla Direzione del Lavoro di Genova la
possibilità di astenersi dall'incarico fino a sette mesi
successivi alla nascita della bimba. Il Tar ha condannato il
Ministero del Lavoro a pagare 3 mila euro di spese di giudizio e
ha annullato il provvedimento con cui veniva bocciata la domanda
presentata dall'educatrice che chiedeva l'interdizione post
maternità relativa alla sua mansione nella scuola materna con
"rischio infettivo di trasmissione al neonato derivante da
stretto contatto con i bambini". Il Tar ha considerato
illegittimo l'atto con cui la Direzione del Lavoro ha imposto
"la propria valutazione su quella del datore di lavoro senza
prima interessare l'Asl di competenza". Se l'educatrice avesse
potuto godere del beneficio avrebbe percepito una indennità pari
all'80% dello stipendio.
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