Potrebbe non arrivare a breve la parola fine nella ultradecennale vicenda giudiziaria che vede coinvolte le Olgettine, le ragazze ospiti delle serate di Arcore tra cui Karima El Mahroug, al secolo Ruby.
La procura generale della Cassazione ha chiesto un nuovo processo per le 23 persone che vennero assolte in primo grado dal tribunale di Milano nel febbraio del 2023. Accuse che caddero per una questione giuridica in quanto le ragazze furono sentite nei due processi milanesi sul caso Ruby, più di dieci anni fa, come testi semplici e non già da indagate.
Quel giorno venne assolto lo stesso Silvio Berlusconi, poi morto il 12 giugno dello scorso anno, con la formula "perché il fatto non sussiste".
Nel processo approdato all'attenzione dei supremi giudici dopo un ricorso "per saltum" della Procura meneghina, ossia bypassando l'appello, il rappresentate dell'accusa ha chiesto l'annullamento di quella assoluzione e un nuovo processo per le accuse di corruzione in atti giudiziari. Chiesto, inoltre, l'annullamento senza rinvio per l'accusa di falsa testimonianza perché il fatto non è punibile mentre è stato sollecitato un nuovo processo per il reato di riciclaggio contestato a Luca Risso, l'ex fidanzato di Ruby. La sentenza è stata fissata al prossimo 10 luglio davanti ai giudici della sesta sezione.
Nel motivare la richiesta, il procuratore generale Roberto Aniello ha spiegato che, seppure l'audizione delle imputate in qualità di testimoni sia stata "illegittima, in quanto esse erano raggiunte da indizi di reato, ciò non incide sulla sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari - è il ragionamento del pg -, che rimane configurabile in quanto le funzioni di pubblico ufficiale sono state concretamente esercitate".
Queste "conclusioni valgono anche per gli imputati Luca Giuliante, al quale è contestato il reato di corruzione attiva quale intermediario e concorrente di Berlusconi, e Risso al quale è contestato il riciclaggio dei compensi corruttivi ricevuti da Karima El Mahroug".
Il pg ha poi citato una serie di sentenze della Cassazione secondo le quali - a suo dire - si è sempre ritenuto che la qualifica di testimone e "dunque di pubblico ufficiale, si acquisisce al momento in cui il giudice dispone l'ammissione della testimonianza; qualora via sia stata una preventiva autorizzazione alla citazione, questa anticipa l'assunzione della qualità di testimone" e in questo caso ciò è avvenuto "il 23 novembre del 2011, data dell'ordinanza di ammissione delle prove nel processo Ruby uno".
La Procura generale ha, quindi, dichiarato ammissibili alcuni punti del ricorso presentato dai pm di Milano. Nell'istanza trasmessa a Roma, la Procura affermava che le ragazze erano già testimoni dal novembre di tredici anni fa. Erano "pubblici ufficiali" mesi prima che si sedessero sul banco dei testi. E per la Procura anche l'accordo "corruttivo" tra Berlusconi e le giovani, affinché mentissero nei dibattimenti, c'era già stato.
Non è vero, dunque, secondo i pm milanesi, ciò che ha sostenuto il Tribunale nella sentenza di assoluzione, ossia che "in ragione della dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali" delle ragazze, che dovevano essere indagate e sentite come testimoni assistite da legali, queste non hanno mai "assunto la qualifica di pubblico ufficiale". Quindi i giudici, sempre a detta della Procura, potevano assolvere "al più" le giovani dalle false testimonianze per una "causa di esclusione della colpevolezza", ovvero quelle garanzie non concesse quando hanno deposto, ma dovevano condannarle per corruzione in atti giudiziari. Corruzione che "prima delle deposizioni" si era gia' "consumata".
Invece, la settima penale di Milano, scrivono ancora i pm, ha "per errore" deciso "l'abrogazione di fatto di un reato particolarmente grave".
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