/ricerca/ansait/search.shtml?tag=
Mostra meno

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Tar, illegittima valutazione Inps su concorso professioni legali

Tar, illegittima valutazione Inps su concorso professioni legali

In sede concorsuale del Diploma di specializzazione

ROMA, 20 settembre 2023, 16:30

Redazione ANSA

ANSACheck

E' illegittima la valutazione fatta dall'Inps in sede concorsuale del Diploma di specializzazione per le Professioni legali (Sspl). L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza di accoglimento di un ricorso proposto dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti.
    In sostanza - spiegano gli stessi avvocati - secondo l'Inps non poteva darsi alcun punteggio al possesso del titolo di specializzazione biennale per le professioni legali mentre invece, per master, anche annuali su materie analoghe, il punteggio premiale doveva essere riconosciuto. E adesso, la quinta sezione del Tar del Lazio, dando seguito ad un precedente del 2022 davanti al Consiglio di Stato, ha chiarito che l'Amministrazione, nella valutazione dei titoli dei candidati, "ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione", deve tenere conto dell'equiparazione del livello formativo tra i vari titoli.
    Da ciò consegue l'illegittimità del bando "e la necessità di valutare, nell'ambito della procedura concorsuale oggetto di causa, anche il diploma di specializzazione per le professioni legali (astrattamente inquadrabile nell'VIII livello di referenziazione), dovendosi tenere necessariamente conto, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, delle differenze in termini di durata del percorso professionalizzante e di crediti Cfu".
    "Il Collegio, dunque, ha riconosciuto che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale - commenta l'avvocato Delia - anche in ipotesi in cui la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento tra i candidati. Il fatto che il Tar abbia voluto dar seguito alla nostra vittoria del 2022 ancora nei confronti dell'Inps, dimostra che l'Ente aveva male valutato la portata delle precedenti decisioni. Quella di oggi è un'importante decisione, assai innovativa, che rappresenterà una limpida bussola per i successivi concorsi della Pubblica amministrazione".
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza