La Corte costituzionale si è
pronunciata sulla composizione della commissione incaricata
della valutazione dei partecipanti alla procedura per il
conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa
(i cd. ex primari) negli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (Irccs) con struttura di ente pubblico, i quali sono
ospedali di eccellenza del Servizio sanitario nazionale che si
caratterizzano per il contemporaneo e connesso svolgimento di
attività diagnostico-terapeutiche di alta specialità e di
attività di ricerca. Lo rende noto un comunicato della Consulta.
"Accogliendo il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, la sentenza n. 76, depositata oggi, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della
Regione Emilia-Romagna - rileva la nota - nella parte in cui ha
stabilito che per gli Ircss regionali la commissione
esaminatrice sia composta dal direttore scientifico, dal
direttore sanitario e da tre direttori di struttura complessa
nella medesima disciplina dell'incarico da conferire,
individuati per sorteggio tra i direttori di unità operativa
complessa (Uoc) appartenenti ai ruoli regionali del Ssn".
La disciplina regionale è stata ritenuta illegittima perché
si discosta da quella statale (art. 11 del d.lgs. n. 288 del
2003), che prevede una commissione di tre membri nelle persone
del direttore scientifico (che la presiede) e di due direttori
Uoc del Ssn, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico
e uno individuato dal direttore generale. La Consulta afferma
che la previsione nazionale del 2003 costituisce il principio
fondamentale nella materia "tutela della salute" specificamente
applicabile agli Irccs, prevalente per specialità rispetto alla
disciplina generale dettata per le aziende sanitarie
(territoriali e ospedaliere) dal d.lgs. n. 502 del 1992.
"Tale disciplina speciale per gli Irccs - prosegue la nota -
è stata mantenuta dal legislatore statale, in ragione della
connessione delle attività di cura e di ricerca che li
contraddistingue, sia in occasione della riforma delle
commissioni di selezione delle aziende sanitarie (d.l. n. 158
del 2012, convertito nella legge n. 189 del 2012, e legge n. 118
del 2022, di riforma dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992),
sia in occasione del recente riordino degli IRCCS (d.lgs. n. 200
del 2022)". "La disposizione regionale impugnata, con il
riscontrato scostamento da quella nazionale, per un verso,
altera il 'peso' della partecipazione - sia in termini numerici,
sia in termini di posizione - del direttore scientifico (il
quale è il responsabile dell'attività di ricerca dell'Istituto,
ed è nominato dal Ministro della salute) e, per altro verso,
sminuisce la competenza dei commissari nelle valutazioni
dell'attività di ricerca dei candidati (garantita anche con la
nomina di un membro da parte del comitato tecnico-scientifico),
rimarcando quella di tipo clinico (propria dei tre direttori di
Uoc sorteggiati e del direttore sanitario)", conclude il
comunicato della Consulta.
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