Le multe per eccesso di velocità
elevate con Autovelox che non riportino i riferimenti sia
dell'approvazione sia dell'omologazione ministeriale possono
essere impugnate per annullamento. A stabilire questo principio
con la sentenza 10505 è stata la Corte di Cassazione che, per la
prima volta, ha chiarito la distinzione tra i due procedimenti
amministrativi, sottolineando come entrambi siano indispensabili
per l'utilizzo secondo legge dei rilevatori di velocità.
"Gli ermellini - chiariscono gli esperti del periodico All-In
Giuridica - hanno spiegato come su ogni autovelox conforme al
prototipo omologato o approvato debba essere riportato il numero
e la data del decreto ministeriale di omologazione e di
approvazione ed il nome del fabbricante. Si tratta, infatti, di
procedimenti aventi caratteristiche, natura e finalità diverse,
poiché la prima autorizza la riproduzione in serie di un
apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della
competenza al Ministero per lo sviluppo economico mentre
l'approvazione non richiede la comparazione del prototipo con
caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari
prescrizioni previste dal regolamento".
Per migliaia di automobilisti questo pronunciamento apre la
strada alla possibilità di successo nel ricorso contro una
contravvenzione ricevuta per il superamento dell'andatura
consentita, con sollievo per portafogli e punti sulla patente.
Questo, però, a patto, che l'apparecchio rilevatore sia privo di
approvazione o di omologazione o di entrambe, "verifica -
sottolineano i giuristi del gruppo Seac - che può essere fatta
solamente con procedura di accesso agli atti".
Nel caso in oggetto, un automobilista era stato pizzicato da
Autoveox fisso Red&Speed-Evo-L2 procedere su una tangenziale del
Nord Italia a 97 km/h anziché i 90 km/h prescritti. A seguito
degli accertamenti emersi nel corso del procedimento giudiziario
l'apparecchiatura era risultata approvata ma non omologata,
fatto questo che ha portato all'accoglimento del ricorso per
annullamento avanzato dall'automobilista, in cui veniva appunto
contestata l'equivalenza fra approvazione e omologazione.
Con questa sentenza, la Cassazione ribalta quindi
l'interpretazione del Codice della Strada esposta dal Ministero
dei Trasporti con la nota del 31 maggio, (ripresa dalla
circolare n. 8176/2020 del Ministero delle infrastrutture e
trasporti) secondo cui i termini "approvazione" e "omologazione"
potevano essere qualificati come sinonimi o equivalenti.
A spegnere qualche entusiasmo interviene il Codacons: "La
sentenza sta provocando grande confusione e alimenta false
speranze su possibili annullamenti di massa delle sanzioni: per
le multe già pagate o quelle per cui siano scaduti i termini -
sostiene l'associazione - non è possibile proporre ricorso"
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