Il Dm in questione, nello specifico ha definito le modalità e le condizioni con cui il GSE può cedere, sulla base di una procedura di selezione, l'energia elettrica attualmente nella sua disponibilità attraverso la stipula di contratti di lunga durata fino al 31 dicembre 2025.
Preliminarmente i giudici, pur riconoscendo che al momento il meccanismo dell'Energy Release risulta privo di effettiva applicazione e convenienza, non hanno ritenuto di dichiarate l'improcedibilità del ricorso proposto "atteso l'interesse manifestato dalla parte in considerazione dell'operatività (non contestata) del DM fino al dicembre 2025 e di una (annunciata) riapertura della procedura di assegnazione, nonché della prospettata proposizione di un'azione risarcitoria". In ogni caso hanno comunque ritenuto il ricorso infondato.
Non condivisibile per i giudici è l'assunto con il quale si deduceva l'incompatibilità europea e profili d'illegittimità costituzionale della misura in questione sul presupposto che questa realizzi un sistema discriminatorio e distorsivo del corretto confronto concorrenziale, disattendendo il principio di equa e uniforme redistribuzione. Secondo il Tar, quanto previsto con il Dm contestato "dimostra che l'indicazione del legislatore europeo era già nel senso di riconoscere un sostegno in via prioritaria ad alcune particolari categorie, maggiormente vulnerabili al rialzo del prezzo dell'energia"; e comunque "l'individuazione di categorie di utenti che meritano di accedere in via prioritaria alle misure di sostegno è comunque ragionevole e risponde all'esigenza di sostenere le utenze più sensibili all'impennata dei prezzi".
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