"Rivalutare i casi" in cui è possibile
vendere o trasferire i beni culturali pubblici e rivedere
"autorizzazioni e prescrizioni" garantendo comunque l'apertura
al pubblico di monumenti, palazzi e gallerie: è quanto si legge
in una bozza del ddl delega sulle Semplificazioni.
Lo stesso articolo prevede la possibilità di valorizzare "i
beni statali non aperti al pubblico, anche attraverso la loro
concessione" per mostre pubbliche e private.
Attualmente l'alienazione dei beni culturali appartenenti
allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali
è normata dal Codice dei Beni culturali e prevede che, tra gli
altri, non possano essere venduti gli immobili e le aree di
interesse archeologico; gli immobili dichiarati monumenti
nazionali; le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
biblioteche; gli archivi. I beni che non rientrano in questo
elenco possono invece essere alienati ma solo con
l'autorizzazione del ministero.
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