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Difesa sempre legittima e pene più severe

Difesa sempre legittima e pene più severe

Cosa prevede il testo. Esclusa la responsabilità per danni all'aggressore

ROMA, 29 marzo 2019, 10:45

Michela Suglia

ANSACheck

Il vicepremier e ministro dell 'Interno Matteo Salvini in Senato dopo il voto finale dell 'esame sulle disposizioni in materia di legittima difesa - RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vicepremier e ministro dell 'Interno Matteo Salvini in Senato dopo il voto finale dell 'esame  sulle disposizioni in materia di legittima difesa - RIPRODUZIONE RISERVATA
Il vicepremier e ministro dell 'Interno Matteo Salvini in Senato dopo il voto finale dell 'esame sulle disposizioni in materia di legittima difesa - RIPRODUZIONE RISERVATA

La difesa diventa sempre legittima, perché la proporzione tra difesa e offesa viene riconosciuta "sempre" c'è sempre quando una persona reagisce con un'arma all'aggressione o alle minacce subite in casa o nel luogo di lavoro, e non è punito chi reagendo in quel modo, era "in stato di grave turbamento". Sono le principali novità della legge sulla legittima difesa approvata dal Senato in via definitiva con 201 sì, 38 no e 6 astensioni. Fortemente voluta dalla Lega, è passata con il consenso anche del Movimento 5 stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il primo ok risale al 24 ottobre 2018, il 6 marzo il testo è stato votato alla Camera ma è tornato a Palazzo Madama per una modifica su una questione di copertura finanziaria introdotta a Montecitorio.

Il provvedimento riforma la legittima difesa domiciliare (disciplinata ora dall'articolo 52 del codice penale) e l'eccesso colposo (articolo 55) e aumenta le pene per i reati di violazione di domicilio, furto e rapina. Nei casi di presunta legittima difesa, resta in piedi la necessità che la magistratura accerti i fatti facendo indagini. In particolare, con l'aggiunta dell'avverbio "sempre", l'articolo 1 della legge introduce un aspetto tra i più controversi: d'ora in poi, di fatto non si mette in discussione la reazione di chi difende se stesso, altri o i propri beni usando un'arma detenuta legittimamente (o un altro mezzo simile), riconoscendo che la sua reazione era "giustificata" e non eccessiva.

Di conseguenza non può essere punito. Non è punibile nemmeno se era profondamente turbato dal pericolo che si è trovato di fronte. In questo senso l'articolo 2 modifica l'attuale eccesso colposo (diventa un delitto colposo quello di chi, per difendersi, va oltre i limiti stabiliti dalla legge), superandolo. Novità anche sul piano del diritto civile: la normativa appena approvata sancisce che non c'è responsabilità di chi ha agito in condizioni di legittima difesa. Ciò significa che, se assolto penalmente, non è obbligato a risarcire - civilmente - eventuali danni provocati all'aggressore o al rapinatore, se ad esempio fosse rimasto ferito o ucciso nell'azione.

Una modifica riguarda le spese legali di chi ha agito per legittima difesa: l'articolo 8 prevede che potrà contare sul gratuito patrocinio se il suo procedimento è stato archiviato, prosciolto o si è riconosciuto il non luogo a procedere. Infine, agli articoli 4, 5 e 6 il provvedimento modifica e innalza alcune pene: per la violazione di domicilio si andrà da un minimo di un anno (attualmente 6 mesi) al massimo di 4 (prima, un anno); per furto in abitazione e furto con strappo si rischierà da 4 anni (attualmente 3 anni) a 7 anni (contro i 6 di oggi); in caso di rapina varia la reclusione minima che sale a 5 anni (oggi 4). Resta invariata quella massima di 10 anni.
   

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