Sono pronte le istruzioni per i
datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti
somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica,
acqua e gas naturale. Lo annuncia l'Agenzia delle entrate
ricordando, in una nota, che il decreto Aiuti-bis ha innalzato
per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23
euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai
dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le
somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze
domestiche. Con la circolare di oggi, l'Agenzia fornisce alcuni
chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale,
soffermandosi in particolare sull'ambito applicativo,
documentale e temporale.
La circolare spiega quindi in dettaglio che per utenze
domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso
abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o
dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno
stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi,
anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad
esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le
quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario
dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista
espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a
carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e
familiari.
Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i
servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari
indicati nell'articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi
per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli
da terzi, spiegano le Entrate. Tali benefit, inoltre, sono
erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di
redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente.
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