"La condotta di concorso esterno
nell'associazione mafiosa, ritagliata su attività
politico-amministrative del concorrente esterno, richiede la
prova che sulla base di un patto di scambio il politico abbia
assicurato all'organizzazione il controllo di tutto o parte
delle attività politiche-amministrative una volta eletto". Lo
scrive la sesta sezione penale della Corte di Cassazione nelle
motivazioni con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso della
Procura generale di Catania contro la sentenza con cui la Corte
d'appello, il 7 gennaio del 2022, ha assolto l'ex governatore
della Sicilia e leader del Mpa, Raffaele Lombardo, dalle accuse
di concorso esterno mafioso e di reato elettorale aggravato
dall'avere favorito la mafia.
La procura generale della Cassazione aveva sollecitato un
annullamento con rinvio e un nuovo esame da parte dei giudici di
secondo grado. La sentenza della Cassazione è stata emessa il 7
marzo scorso e le motivazioni sono state depositate oggi. Al
centro del processo c'erano i presunti contatti di Raffaele
Lombardo con esponenti dei clan etnei che l'ex governatore ha
sempre negato.
"La sentenza rescindente - scrivono il presidente Anna
Petruzzellis e il consigliere relatore Emilia Anna Giordano - è
netta nell'affermare la necessità della prova della conclusione
di un patto di tal genere, prova che non può essere ravvisata
nella sola esistenza di rapporti tra lo stesso ed esponenti
anche di vertice dell'organizzazione criminale aventi a oggetto
fatti privi di illiceità". Secondo i giudici sella Suprema
Corte, inoltre, "il dato dell'infiltrazione mafiosa di Cosa
Nostra catanese nelle attività economiche sul territorio che si
intrecciano con il controllo e governo delle attività che fanno
capo alle pubbliche amministrazioni, costituisce un prerequisito
di conoscenza e non può essere elevato esso stesso a 'prova'".
"L'analisi della Corte di appello - scrive la Cassazione - è
stata svolta sulla scorta di un puntuale e completo esame di
tutte le risultanze processuali sicché alcuna carenza o
omissione dell'esame dei dati processualmente rilevanti inficia
la scansione del ragionamento probatorio".
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