Il Tribunale di Messina ha
affrontato la problematica della rettificazione del sesso e del
nome accogliendo, con un processo lampo alla prima udienza, dopo
solo 3 tre mesi, le istanze presentate da un giovanissimo
residente a Messina tramite il suo difensore, l'avvocato Silvia
Maio. I giudici lo hanno autorizzato alla modifica dei propri
dati anagrafici sessuali (da maschili a femminili) senza dover
passare dall'intervento di tipo 'demolitivo' e ritenendo
sufficiente al fine dell'accoglimento delle domande l'aver
"adeguato" i propri caratteri sessuali a quelli tipici del nuovo
sesso. Il Tribunale ha evidenziato che quell' "adeguamento"
dell'aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una
modificazione dei caratteri sessuali, di cui parla genericamente
la legge del 1982, "si può considerare oggi realizzato, quando i
caratteri cosiddetti secondari risultano già modificati dalle
terapie ormonali intraprese. Il diritto all'identità sessuale
va, allora pienamente riconosciuto non solo a coloro che,
sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere,
abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, ma anche a
coloro che senza modificare i caratteri sessuali primari abbiano
costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad
adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo". Alla base
del criterio interpretativo evolutivo delle norme che
definiscono l'oggetto dei diritti individuali, secondo il
Tribunale di Messina è il concetto di dignità umana a svolgere
un ruolo insostituibile, che sintetizza sul piano giuridico il
livello di sensibilità espresso dalla società ed il rispetto
dovuto alla persona secondo le esigenze ed i valori avvertiti in
un determinato tempo.
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