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Furbetti Sanremo: giudici, comportamenti discutibili ma no reati

Furbetti Sanremo: giudici, comportamenti discutibili ma no reati

Le motivazioni delle assoluzioni in appello

SANREMO, 20 aprile 2022, 19:26

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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Comportamenti discutibili, rilevanti "sotto il profilo disciplinare" e che "giustificano pienamente le sanzioni irrogate" ma non "reati". Sono le motivazioni con cui i giudici della corte d'appello di Genova hanno assolto a gennaio gli otto dipendenti del Comune di Sanremo accusati di truffa e di infedele timbratura del cartellino nell'ambito dell'operazione Stachanov. Tra questi c'era anche Alberto Muraglia, il vigile immortalato dalle videocamere mentre timbrava il cartellino in mutande. Gli otto erano stati assolti anche in primo grado. In 15, che avevano scelto il rito ordinario, erano stati invece condannati con pene dagli otto mesi ai tre anni e sette mesi.
    Per i giudici gli "elementi acquisiti dall'accusa non bastano a superare le tesi difensive, tesi che hanno dato ima ricostruzione "alternativa e plausibile". La Corte non nega che ci siano state delle responsabilità, specie nella consuetudine di avvisare il dirigente della propria assenza dal lavoro per servizio, anziché timbrare il cartellino e precisa: "Le condotte tenute da dirigenti e dipendenti, difformi al quadro normativo e regolamentare, sono certamente rilevanti sotto il profilo disciplinare e giustificano pienamente le sanzioni irrogate in tale ambito in relazione alle violazioni a ciascuno di essi ascritte ed oggettivamente accertate". E aggiungono: "All'irregolarità nell'attestazione della presenza e/o nella giustificazione delle uscite per servizio del dipendente non può conseguire direttamente ed automaticamente la prova della sua assenza (ovvero dell'ingiustificato allontanamento) dal servizio". L'assenza del dipendente, sottolinea la corte, non comporta "automaticamente la commissione di un reato: pur a fronte di innegabili irregolarità nell'attestazione delle presenze e degli allontanamenti per ragioni di servizio, spetta pur sempre alla pubblica accusa l'onere di dimostrare che a tali irregolarità siano conseguiti effettive ed ingiustificate assenze ovvero illeciti allontanamenti dal servizio da parte del dipendente, non essendo accettabile il sostanziale automatismo prospettato in tesi accusatoria".
   

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