Una sanzione pari a 20mila euro e la sospensione dalla professione per tre mesi nel caso di impianto di protesi mammarie a soli fini estetici su soggetti minorenni, come già previsto dalla legge 86 del 2012. Inoltre, obbligo per i chirurghi di inserire tutti i dati clinici e anagrafici nei registri regionali delle protesi mammarie i cui dati alimentano il Registro nazionale, pena una sanzione da 500 a 5mila euro.
Una nuova circolare del ministero della Salute, pubblicata a seguito delle richieste informative da parte dei professionisti del settore, ribadisce gli obblighi già previsti dalla legge 86 del 2012 con l'obiettivo di fornire indicazioni operative e chiarimenti sia sulle modalità di alimentazione dei registri sia sui requisiti richiesti per l'impianto delle protesi mammarie a fini ricostruttivi ed estetici.
L'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici, ribadisce la circolare, è consentito soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età. Tale limite non si applica nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica. L'inosservanza del requisito di età è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 20.000 euro a carico degli operatori sanitari. È inoltre prevista la sospensione dalla professione per tre mesi.
La circolare ricorda poi che l'operatore sanitario, sulla base della legge 86, ha l'obbligo di effettuare l'inserimento nel registro regionale/provinciale dei dati anagrafici e clinici degli assistiti sottoposti a impianto o rimozione di protesi mammaria nonché i dati relativi alla protesi mammaria impiantata o rimossa, entro e non oltre tre giorni dalla data dell'intervento.
Sull'adempimento di tale obbligo vigilano le regioni/province autonome e, in caso di omissione, gli operatori sanitari sono puniti con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Le finalità del registro nazionale presso il ministero della Salute sono il monitoraggio clinico del soggetto sottoposto a impianto; la rintracciabilità tempestiva dei pazienti in caso di necessità di specifici controlli periodici o di eventuale espianto ed il monitoraggio epidemiologico a scopo di studio e ricerca scientifica.
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