La Corte di Giustizia Tributaria
di secondo grado Abruzzo ha ritenuto infondata la pretesa della
Società Adriatica Spa (società partecipata dal Comune di
Pescara) di riscuotere, a carico dell'Istituto, l'Imu per la
Casa albergo "La Pineta" di Pescara. Il dispositivo della
sentenza, fa sapere con una nota il direttore regionale Inps
Abruzzo, Luciano Busacca, condanna anche la società alla
refusione delle spese di lite a favore dell'istituto per duemila
euro. Si chiude così, con la sentenza n.185/2024, la vicenda che
ha visto l'Adriatica Risorse Spa - società di Riscossione il cui
capitale sociale è detenuto al 100% dal Comune di Pescara -
richiedere all'Inps, attraverso avvisi di accertamento, l'omesso
versamento dell'Imu per il fatto di essere proprietario della
Casa Albergo "La Pineta".
L'Inps Abruzzo, con proprie note e attraverso un comunicato
stampa del 29 luglio 2023, aveva sottolineato che la predetta
Casa Albergo è una Struttura attraverso la quale l'Inps eroga
una prestazione previdenziale (coperta cioè dal versamento di
appositi contributi) di natura reale, prevista dal proprio
Ordinamento e che dunque non sussistono in alcun modo, nel caso
di specie, le cosiddette "modalità commerciali" di cui all'art.
73, c. 1 lett. c, del Tuir; aveva altresì rilevato che l'art.7,
c. 1. lett. i) del D. Leg. 504/92 stabilisce che sono esenti
dall'imposta gli immobili utilizzati dai soggetti - tra cui
l'Inps - purché gli stessi siano "destinati esclusivamente allo
svolgimento, con modalità non commerciali, di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive…".
Nel precedente comunicato stampa, prosegue la nota
dell'Inps, era stato anche sollecitato il Comune di Pescara a
intervenire sulla sua società in house, per evitare
comportamenti che rischiavano di apparire persino temerari. Tali
precisazioni purtroppo sono cadute nel vuoto, conclude la nota
odierna, e, di fronte al continuo reiterare delle richieste di
pagamento dell'imposta da parte della Società Adriatica SpA,
l'Istituto ha dovuto, obtorto collo, difendersi nella opportuna
Sede giudiziaria, la quale, con la citata sentenza, ha
riconosciuto le giuste ragioni dell'Istituto.
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