La Corte di Cassazione, prima
sezione civile, con la sentenza n. 16395/2021, depositata ieri,
ha rigettato il ricorso presentato dalla società Strada dei
Parchi e "ad adiuvandum" dall'Associazione italiana delle
concessionarie autostradali (AISCAT) contro la Provincia di
Teramo. La Provincia, già dal 2007, aveva richiesto sia a Strada
dei Parchi, per la A/24, sia ad Autostrade per l'Italia, per la
A/14, il pagamento del canone Cosap per l'occupazione degli
spazi soprastanti le strade provinciali mediante i viadotti
autostradali e "tale pretesa è stata contestata da ambedue le
concessionarie, che si sono sempre opposte alle sentenze di
merito favorevoli alle tesi dell'Ente, frattanto pronunciate sia
dal Tribunale di Teramo che dalla Corte d'appello de L'Aquila",
spiega la provincia.
Ieri, la Cassazione, nel giudicare il ricorso di Strada dei
Parchi ha ritenuto che "assumono decisivo rilievo e prevalenza …
l'attività di gestione economica e funzionale del bene,
effettuata dalla società concessionaria.. e le finalità
lucrative proprie dell'attività d'impresa.. con l'effetto di
escludere l'estensione dell'esenzione", prevista per lo Stato,
"alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività..".
Già la Corte di Appello dell'Aquila, con la sentenza
1156/2014 oggetto del ricorso, aveva rimarcato che la società
concessionaria gestisce l'infrastruttura con l'assunzione del
rischio di impresa, traendone utilità economiche rilevanti e che
il contratto viene stipulato fra Anas e società concessionaria
(e non quindi con lo Stato). Secondo la Suprema Corte la
decisione della Corte di appello de L'Aquila: " è immune da vizi
laddove ha ravvisato il presupposto soggettivo passivo
dell'obbligazione nell'occupazione di fatto realizzata dalla
società, concessionaria per la gestione dell'infrastruttura
autostradale per un lungo periodo di tempo, destinata a ritrarre
dalla gestione un proprio utile economico (...), con effetto di
escludere, alla luce dei ricordati principi l'applicabilità
dell'esenzione prevista in favore dello Stato"
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