La Giunta provinciale di Bolzano
ha approvato, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico
Marco Galateo, una modifica del regolamento di esecuzione della
legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, il "Codice del
commercio". Accanto ad alcune modifiche di natura quasi
esclusivamente formale, più significativa è quella che
consentirà la realizzazione di nuovi impianti stradali di
distribuzione di idrogeno monoprodotto.
Secondo il vicepresidente della Provincia e assessore allo
Sviluppo economico Marco Galateo "con questa delibera si
realizza un altro punto del programma di coalizione che prevede
la realizzazione di infrastrutture alternative di rifornimento e
ricarica sulla tratta del corridoio del Brennero, nonché la
realizzazione di impianti di produzione di idrogeno in Alto
Adige. Finora il Codice del commercio non prevedeva la
possibilità di avere impianti monoprodotto, con questa modifica
si potranno installare distributori monoprodotto per l'idrogeno,
favorendo così gli utenti del territorio per il trasporto di
persone e di merci, contribuendo anche alla decarbonizzazione
del territorio".
Nell'articolo 1, su richiesta del Consiglio dei Comuni, si
prevede l'abrogazione dell'articolo 12 del regolamento di
esecuzione che disciplina il consumo sul posto dei prodotti
alimentari negli esercizi di vicinato, già sufficientemente
definito all'articolo 13, comma 6, della legge provinciale 2
dicembre 2019, n. 12. Con l'articolo 2 si modifica il testo
tedesco dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione, al fine
di migliorare la chiarezza terminologica della disposizione. Con
l'articolo 3 si corregge un riferimento normativo errato
contenuto nell'articolo 34, comma 11.
Con l'articolo 4 si prevede una deroga alla disciplina
generale per permettere la realizzazione di nuovi impianti
stradali di distribuzione di idrogeno monoprodotto. Preso atto
degli obblighi comunitari volti alla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché dei
relativi contributi previsti dal PNRR, Misura M2C2 -
Investimento 3.3, si ritiene necessario modificare il citato
regolamento di esecuzione introducendo una specifica
disposizione transitoria. Tale disposizione transitoria consente
di realizzare le stazioni stradali di rifornimento di idrogeno
monoprodotto in deroga ai commi 10 e 11 dell'articolo 34, che
invece attualmente non consente di realizzare nuovi impianti
stradali di distribuzione carburanti.
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