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Legge casa: sì a riuso sottotetti e a nuovi soppalchi

Legge casa: sì a riuso sottotetti e a nuovi soppalchi

Aula approva articoli 22 e 23, da giovedì 9 esame finale

CAGLIARI, 02 aprile 2015, 15:38

Redazione ANSA

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La Legge casa favorisce anche il il riuso ed il recupero dei sottotetti esistenti, ma con limitazioni nei centri storici e la realizzazione di soppalchi.
    Il Consiglio regionale ha approvato gli articoli 22 e 23 del provvedimento il cui esame finale sarà previsto, probabilmente, a partire da giovedì 9 aprile.
    Nelle zone urbanistiche A (centri storici), B e C (residenziali e di completamento) per il riuso dei sottotetti deve essere rispettata l'altezza media dei 2.40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2.20 metri per spazi accessori e servizi. Per i comuni montani ((a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare) la riduzione potrà arrivare a 2.20 metri se ad uso abitativo e a 2.00 metri per accessori e servizi.
    Vengono inoltre consentiti lo spostamento o la realizzazione di solai intermedi o l'apertura di finestre e lucernari, tranne che nei centri storici, dove queste modifiche devono essere "tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati".
    Se poi l'opera prevede un incremento volumetrico deve essere assicurata per ogni singolo vano un'altezza media uguale o maggiore a 2.70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2.40 metri per spazi accessori e servizi (2.55 metri per spazi ad uso abitazione e a 2.25 metri per accessori e servizi nei comuni montani).
    Nel centro storico, però, il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito solo per un massimo del 20% e fino a 70 metri cubi.
    La realizzazione di soppalchi, infine, è possibile a condizione che non pregiudichino la staticità dell'edificio e non possono superare il 40% della superficie sottostante: la parte inferiore dovrà avere un'altezza minima non inferiore a 2.40 metri, mentre quella sovrastante una altezza media non inferiore a 2.00 metri. Nei centri storici sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste dal Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, mentre per le altre zone urbanistiche l'apertura di eventuali nuove superfici finestrate è ammessa nel rispetto delle regole del prospetto originario. La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e, quindi, non richiede nuove aree per parcheggio.
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

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