La Legge casa favorisce anche il
il riuso ed il recupero dei sottotetti esistenti, ma con
limitazioni nei centri storici e la realizzazione di soppalchi.
Il Consiglio regionale ha approvato gli articoli 22 e 23 del
provvedimento il cui esame finale sarà previsto, probabilmente,
a partire da giovedì 9 aprile.
Nelle zone urbanistiche A (centri storici), B e C
(residenziali e di completamento) per il riuso dei sottotetti
deve essere rispettata l'altezza media dei 2.40 metri per gli
spazi ad uso abitativo, ridotta a 2.20 metri per spazi accessori
e servizi. Per i comuni montani ((a quote superiori a 600 metri
di altitudine sul livello del mare) la riduzione potrà arrivare
a 2.20 metri se ad uso abitativo e a 2.00 metri per accessori e
servizi.
Vengono inoltre consentiti lo spostamento o la realizzazione
di solai intermedi o l'apertura di finestre e lucernari, tranne
che nei centri storici, dove queste modifiche devono essere
"tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed
architettonici degli edifici interessati".
Se poi l'opera prevede un incremento volumetrico deve essere
assicurata per ogni singolo vano un'altezza media uguale o
maggiore a 2.70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a
2.40 metri per spazi accessori e servizi (2.55 metri per spazi
ad uso abitazione e a 2.25 metri per accessori e servizi nei
comuni montani).
Nel centro storico, però, il recupero con incremento
volumetrico dei sottotetti è consentito solo per un massimo del
20% e fino a 70 metri cubi.
La realizzazione di soppalchi, infine, è possibile a
condizione che non pregiudichino la staticità dell'edificio e
non possono superare il 40% della superficie sottostante: la
parte inferiore dovrà avere un'altezza minima non inferiore a
2.40 metri, mentre quella sovrastante una altezza media non
inferiore a 2.00 metri. Nei centri storici sono ammesse nuove
aperture finestrate solo se previste dal Piano particolareggiato
adeguato al Piano paesaggistico regionale, mentre per le altre
zone urbanistiche l'apertura di eventuali nuove superfici
finestrate è ammessa nel rispetto delle regole del prospetto
originario. La realizzazione di un soppalco non determina la
realizzazione di un nuovo volume urbanistico e, quindi, non
richiede nuove aree per parcheggio.
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