"Non si può sanzionare una
condotta che è volta a salvare la vita altrui". E' quanto hanno
sostenuto Francesca Cancellaro e Dario Belluccio, legali della
ong Sos Mediteranee, nel corso dell'udienza che si è tenuta oggi
a Brindisi per discutere di eventuali profili di
incostituzionalità del decreto Piantedosi, che regola la
gestione dei soccorsi in mare.
La discussione segue il ricorso contro il fermo
amministrativo della nave della stessa ong, Ocean Viking,
disposto il 9 febbraio scorso dalla Capitaneria di porto di
Brindisi per presunte violazioni del decreto Piantedosi, e già
sospeso dalla giudice del tribunale di Brindisi, Roberta Marra.
Sono quattro i profili di dubbia costituzionalità del decreto
Piantedosi illustrati oggi dagli avvocati della ong, tra cui, il
rispetto del principio di proporzionalità in ordine
all'automatismo della previsione sanzionatoria della pena
accessoria del fermo amministrativo e il rispetto del principio
di determinatezza nella parte in cui subordina il giudizio di
illegittimità della condotta della nave impegnata
nell'operazione di soccorso alle valutazioni formulate
dall'autorità competente per il coordinamento delle operazioni
in mare riconducibile ad uno stato terzo.
"Il principio di proporzionalità dovrebbe - aggiungono -
sempre guidare le scelte del legislatore nel momento in cui va a
comprimere dei diritti fondamentali. In questo caso sono diritti
fondamentali sia delle persone che possono essere colpite dalla
sanzione della norma, e quindi le navi soccorritrici, ma anche
diritti fondamentali dei naufraghi". I legali ritengono che "il
decreto Piantedosi comprime questi diritti". "E'
incostituzionale anche la previsione del decreto - concludono -
che consente all'Italia di sanzionare una nave battente bandiera
straniera che opera in acque internazionali per non aver
ottemperato alle indicazioni di un'altra autorità statale (in
questo caso la Libia)".
La giudice Marra ha dato 60 giorni per la presentazione di
ulteriori memorie sui profili di dubbia costituzionalità della
norma e successivamente deciderà se accogliere le eccezioni di
legittimità, e quindi l'eventuale remissione alla Corte
Costituzionale di questi profili ( o altri che potrebbero
emergere), o rigettare le istanze avanzate.
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