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Comuni: S.Benedetto, chiusura alle 2 locali centro fino 8/5

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Ordinanza sindaco in vigore 7/4. Da ore 21 stop alcolici asporto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 06 aprile 2022, 19:46

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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   A San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) tutti i locali del centro tra il 8 aprile e il 7 maggio compresi dovranno chiudere alle ore 2; dalle 21, è vietato somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l'asporto in qualsiasi contenitore; vietato vendere per asporto bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine, metallo o altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere. Lo prevede un'ordinanza 'anti-movida' di primavera firmata dal sindaco Antonio Spazzafumo in materia di tutela di quiete pubblica, salute, ambiente e patrimonio.
    Il provvedimento riguarda chi vende o somministra alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici. Resta consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza a contrasto dell'epidemia Covid-19, la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne date in concessione purché esclusivamente con servizio al tavolo. È sempre fatta salva la vendita con consegna a domicilio. I gestori hanno l'obbligo di vigilare sul rispetto di queste prescrizioni. Permane la misura, introdotta in occasione delle passate festività natalizie, del divieto di diffondere la voce amplificata di disc-jockey o vocalist dal lunedì al giovedì dopo le 23, dal venerdì alla domenica dopo mezzanotte e mezza.
    Per i consumatori, nello stesso periodo, sempre dalle 24 alle 6 del giorno successivo, vietati nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche e la detenzione di qualsiasi genere di contenitori di vetro, lattine o altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento di offesa. Per le violazioni in materia di somministrazione e consumo di cibi e bevande, le sanzioni che si applicheranno sono quelle disposte a livello statale, ovvero da 500 a 5.000 euro, eventualmente con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a 15 giorni. Le altre violazioni sono punite con la sanzione da 25 a 500 euro.
   

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