Le due sanzioni per oltre 400mila
euro inflitte lo scorso anno dall'Ivass a Unipolsai
Assicurazioni Spa devono essere annullate. E tutto ciò in quanto
emesse dall'Istituto nonostante sulle vicende in contestazione
fosse già intervenuta l'Antitrust. Così il Tar del Lazio in due
identiche sentenze di accoglimento su altrettanti ricorsi
proposti dalla compagnia assicurativa.
A inizio maggio 2022, l'Ivass sanzionò Unipolsai con 329.088
euro, accusandola di non avere - nel periodo dal 1° settembre
2019 al 29 febbraio 2020 - adempiuto nei termini all'obbligo di
formulare ai danneggiati offerte risarcitorie o di negare
motivatamente gli indennizzi con riferimento a 46 posizioni. A
settembre 2022, l'Ivass stessa sanzionò Unipolsai con ulteriori
98.970 euro, accusandola di non avere - nel periodo dal 1° marzo
e il 31 agosto 2020 - fornito riscontro entro il termine
previsto alla richiesta di accesso agli atti del fascicolo del
sinistro RCA con riferimento a 26 posizioni.
Ne è nato un contenzioso amministrativo con il quale la
società, dopo aver descritto le modalità con le quali ha
organizzato i processi di gestione delle richieste e delle
liquidazioni, ha sostenuto che, con i provvedimenti
sanzionatori, Ivass abbia, in concreto, operato una duplicazione
dell'attività realizzata per gli stessi fatti dall'Antitrust.
Attività già contestata davanti al Tar, i cui giudici hanno
sospeso i giudizi con rinvio alla Corte di giustizia UE per
valutare la legittimità dei "tempi" delle istruttorie.
Il Tar ha ritenuto oggi fondata la censura d'incompetenza
dell'Ivass sollevata da Unipolsai, secondo la quale "la
competenza in materia spetterebbe in via esclusiva all'Agcm".
Secondo i giudici la regola generale è che "in presenza di una
pratica commerciale scorretta, la competenza è dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, mentre la competenza
delle altre autorità di settore è residuale e ricorre soltanto
quando la disciplina di settore regoli 'aspetti specifici' delle
pratiche che rendono le due discipline incompatibili"; e
"nessuna incompatibilità è rilevabile nel caso in esame, atteso
che in entrambi i procedimenti sanzionatori le due autorità
hanno ritenuto la violazione della medesima disposizione del
codice delle assicurazioni private".
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