Il Garante ha dato il via libera allo
schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sulle
modalità di collocazione e uso degli autovelox. Nella versione
dello schema all'esame dell'Autorità si è tenuto conto delle
osservazioni fornite dall'Ufficio del Garante nel corso
dell'istruttoria per rendere il decreto conforme alla normativa
privacy. Come richiesto dal Garante, le immagini che
costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della
strada non devono essere inviate al domicilio dell'intestatario
del veicolo con il verbale di contestazione della violazione. La
documentazione fotografica o video dovrà essere infatti messa a
disposizione del destinatario del verbale solo su sua richiesta,
garantendo, in ogni caso, che siano opportunamente oscurati o
resi irriconoscibili soggetti terzi e targhe di eventuali altri
veicoli ripresi. Nel rispetto della privacy degli
automobilisti viene consentito anche l'impiego di sistemi di
rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale
del veicolo, ma solo se provvisti di una funzione che oscura
automaticamente le immagini delle persone che vi si trovano a
bordo. I dispositivi e i sistemi di ripresa, inoltre, pur
potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico,
memorizzeranno le immagini solo in caso di infrazione. Nel
decreto vengono, infine, definiti i tempi di conservazione delle
immagini e dei video raccolti da parte degli organi di polizia
stradale competenti ad erogare le sanzioni. Queste sono
conservate per il periodo di tempo strettamente necessario
all'applicazione delle multe e alla definizione dell'eventuale
contenzioso, in conformità a quanto previsto dal Titolo VI del
Nuovo codice della strada.
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