Resta in vigore la norma del Codice
della strada che prevede
l'applicazione automatica della revoca della patente al
guidatore che in stato di ebbrezza provoca un incidente, anche
in mancanza di feriti o danni, se il tasso alcolemico è
superiore a 1,5 g/l. La Corte costituzionale, con la sentenza n.
194 depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso), ha dichiarato
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
186, comma 2-bis, ritenendo che la sanzione accessoria della
revoca della patente di guida al reato di guida in stato di
ebbrezza costituisca una misura sanzionatoria non sproporzionata
rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito commesso.
La Corte ha evidenziato che nell'impianto sanzionatorio del
reato vi è una progressione crescente, graduata sulla base del
livello del tasso alcolemico con la previsione della sospensione
della patente di guida per un periodo di durata via via più
esteso. Al culmine di questa progressione vi è la condotta più
grave di tutte, per la quale è prevista la revoca della patente:
è quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con
tasso alcolemico superiore all'1,5 g/l, in una condizione tale
da compromettere il controllo dell'autovettura provocando così
un incidente stradale. Ciò costituisce un comportamento
altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone,
anche quando l'incidente stradale non provochi lesioni alle
persone o il decesso delle stesse. È quindi sempre giustificata
la revoca della patente per la maggiore pericolosità di tale
condotta rispetto alle ipotesi non così aggravate.
La revoca della patente di guida - osserva la Corte - non
costituisce un automatismo sanzionatorio indifferenziato, bensì
una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione,
perché evita che si ricrei tale situazione di pericolo per un
congruo periodo di tempo. Essa persegue una finalità deterrente,
perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del
comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al
condannato di sostenere nuovamente l'esame che lo abilita alla
guida, attivando così un processo virtuoso di correzione tramite
una utile formazione finalizzata alla prevenzione. La questione
era stata sollevata dalla Corte d'appello di Milano e riguardava
il caso un agente di commercio che aveva perso il controllo
della sua auto ed era finito contro il guard rail, senza
provocare danni a nessuno. Ma alla prova del palloncino era
risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per
litro e per questo era stato condannato dal tribunale di Milano
a 8 mesi di arresto e 7.200 euro di ammenda : tenuto conto che
non c'erano feriti e che si trattava di un incensurato, il
giudice che gli aveva sospeso la pena, ma era comunque scattata
la revoca della patente di guida in quanto sanzione
amministrativa accessoria automatica alla condanna. Sanzione che
nel caso in questione, visto il mestiere dell'uomo, era finita
per incidere sulla sua stessa capacità lavorativa.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA