Un pregiudicato per droga non deve necessariamente avere ottenuto la riabilitazione per chiedere il nulla osta alla Prefettura e avere nuovamente la patente di guida che gli era stata revocata dopo la condanna. Lo ha stabilito il Tar della Liguria che ha annullato il provvedimento con cui la Prefettura di Genova aveva bocciato la domanda per la restituzione del documento di guida. Il condannato aveva fatto ricorso al Tar dopo "aver atteso la decorrenza del termine di tre anni previsto dal codice della strada" e chiesto il nulla osta per avere una nuova patente di guida, ricevendo uno stop dalla Prefettura motivato "con il mancato conseguimento della riabilitazione".
"La richiesta di riabilitazione non può essere ritenuta necessaria - spiega il Tar nella sentenza che annulla gli atti - in quanto, oltre a non essere imposta dalla legge, risulterebbe inutile: le valutazioni alla base della riabilitazione possono essere superate e ricomprese nel giudizio discrezionale del prefetto che appare più mirato allo specifico contesto del conflitto tra l'eventuale disponibilità del titolo abilitativo e i valori protetti dall'ordinamento. Il ricorso è fondato perché il diniego opposto dall'Amministrazione non deriva da circostanze diverse dal mancato conseguimento della riabilitazione".
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