La decisione di consentire soltanto
alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare
tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera
della discrezionalità legislativa e non è una scelta
irragionevole. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con
la sentenza n. 171, depositata oggi (redattore Filippo Patroni
Griffi), dichiarando non fondate le questioni sollevate dal TAR
Marche sull'articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del
2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.
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