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Carta di circolazione: gli obblighi, i suggerimenti, le novità

Come si aggiorna il libretto, come si legge il documento

Redazione ANSA

La Carta di circolazione è diventata 'europea' nel novembre del 1999 per poter essere confrontata e letta in tutti i Paesi dell'Unione attraverso l'applicazione della stessa impostazione e degli stessi codici. E' il documento che 'racconta' - con valore legale - le caratteristiche del veicolo e l'identità del suo proprietario assolvendo alla funzione di attestare l'idoneità alla circolazione. I dati che vi compaiono provengono dall'Archivio Nazionale Veicoli, gestito dal Ministero dei Trasporti (consultabile al sito http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/parco-circolante-dei-veicoli) e del Pubblico Registro Automobilistico. E' composta da un foglio con 2 facciate a loro volta suddivise in 4 quadranti a creare 8 differenti aree che sono destinate a vari gruppi d'informazioni.


Gennaio 2020 arriva Documento Unico Circolazione
Dal primo luglio del 2018 è stato istituito il Documento Unico di circolazione (DUC), riunendo così la Carta di circolazione e il Certificato di proprietà e che potrà essere ottenuto a partire dal primo gennaio 2020, utilizzando un apposito modulo.
A parte i risparmi per gli utenti, che dovrebbero pagare due bolli invece dei 4 attuali con una riduzione degli oneri fiscali da 64 a 29 euro, l'istituzione del DUC comporterà unaltra importante novità riguardante l’aggiornamento del libretto di circolazione. Questa operazione dal 2020 sarà effettuata attraverso procedura semplificate per le comunicazioni con ACI, Motorizzazione Civile e PRA.
Il pacchetto di riforme sulla Pubblica Amministrazione che ha istituito il DUC prevede anche l'istituzione dell'Agenzia per il Trasporto Stradale (ATS), un dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al quale confluiranno gradualmente i servizi del PRA come rinnovo patente, pagamento dell’IPT e registrazione dei passaggi di proprietà.

Quando il guidatore non è intestatario del libretto
Da qualche anno, esattamente dal 3 novembre 2014, sono cambiate le norme che regolano il comodato d'uso cioè l'affidamento di un veicolo (auto, moto, furgoni e rimorchi entro le 3,5 tonnellate) ad una persona diversa dall'intestatario della carta di circolazione. L'aspetto più rilevante è che se l'uso dei mezzo avviene abitualmente, ovvero per un periodo oltre i 30 giorni, vi è l'obbligo di comunicare alla Motorizzazione le generalità del conducente, e aggiornare di conseguenza il libretto. L’intestazione temporanea si rende obbligatoria per chi beneficia del mezzo in comodato gratuito, oppure in locazione con subentro nella proprietà al termine del periodo di noleggio (leasing con riscatto) e non riguarda invece la semplice locazione.  Non sono tenuti a questa procedura coloro che concedono l'auto a un familiare, purché convivente, mentre il limite di 30 giorni vale se il parente ha residenza diversa dall'intestatario. Come precisa il Ministero dei Trasporti nel caso del comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione i casi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'Azienda. 

Per mettersi in regola bisogna recarsi alla Motorizzazione, comunicando i dati del conducente e le altre informazioni richieste con il modulo prestampato TT2119 e due versamenti: 16,00 euro sul ccp 4028 e di 9,00 euro su ccp 9001. Occorre evidentemente anche una dichiarazione con la quale il proprietario rende disponibile il proprio veicolo verso il soggetto utilizzatore. Al termine dell'operazione verrà rilasciato un tagliando adesivo da apporre sul libretto, con i dati del soggetto che utilizza temporaneamente il veicolo. La sanzione prevista per chi non dovesse ottemperare all’aggiornamento della carta di circolazione va da 705 fino a 3.526 euro e prevede anche il ritiro della carta di circolazione. Gli esperti precisano però che la multa non scatta nel caso il controllo avvenga per strada ma solo a seguito di accertamento.


Dove si mettono i tagliandi per aggiornamenti
Quando si cambia la residenza, oppure quando si acquista un'auto usata e occorre cambiare l'intestazione del libretto, quello che viene chiamato 'aggiornamento della carta di circolazione' avviene con un tagliando adesivo rilasciato dalla Motorizzazione. Va posizionato sul retro del libretto, in uno dei due spazi accanto al riquadro che è dedicato alle revisioni. Attenzione ad eseguire questa operazione non appena si entra in possesso del tagliando, perché nna volta emesso diventa parte integrante della Carta di circolazione. Un libretto senza i tagliandi rilasciati è considerato alla stregua di un documento deteriorato e comporterà la procedura di rilascio del duplicato. Se gli aggiornamenti (residenza, proprietà, revisione, ecc.) sono stati correttamente eseguiti ma manca il tagliando, gli organi di Polizia non possono però elevare una sanzione ma hanno la facoltà di chiedere che venga esibita la Carta di circolazione 'aggiornata' correttamente con i tagliandi o, nell'impossibilità di trovarli, del duplicato della stessa. Nello scorso marzo il Ministero ha inoltre precisato che, a seguito di problemi tecnici riguardanti la procedura di recapito dei tagliandi, e al fine di evitare ai cittadini interessati disagi che potrebbero sorgere in sede di controlli su strada, ha disposto di recapitare via posta elettronica - a tutti i soggetti che segnalano il mancato ricevimento dei tagliandi al call center dell’UCO numero verde 800232323 - una lettera attestante l’avvenuto aggiornamento della residenza da stampare ed allegare al documento di circolazione, in attesa di ricevere il tagliando autoadesivo.


Fotocopia valida solo se l'auto è a noleggio
Il Codice della Strada stabilisce che è obbligatorio avere in auto il libretto in originale. Circolare dunque con una fotocopia può portare comportare una multa. Il Ministero dell'Interno ha comunque precisato la deroga per alcune categorie di veicoli (quelli adibiti al servizio pubblico di trasporto persone, quelli adibiti a locazione senza conducente, quelli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ad esempio lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) che possono circolare con fotocopia della carta di circolazione a patto che sia completa di autentica da parte del proprietario e che sia sempre aggiornata con le ultime modifiche apportate all’originale (revisioni, collaudi, ecc.). Le autovetture private sono però escluse da queste deroghe: i conducenti devono continuare a esibire, su richiesta degli agenti, la carta di circolazione in originale. Per non farsi trovare impreparati in caso di smarrimento o furto, è dunque buona norma conservare a casa la fotocopia del libretto e il Certificato di proprietà originale (sconsigliabile tenerlo a bordo del veicolo).


Come si legge la carta di circolazione

Esaminiamo voce per voce quello che è il significato dei codici comunitari armonizzati riportati sul libretto. Questo l'elenco che compare nella prima pagina

A - spazio nel quale è riportata la targa dell'auto

B - Data di prima immatricolazione

C - E' la sezione riservata ai dati del proprietario o intestatario. Nel dettaglio

C.1.1 e C.1.2 - Dati intestatario della carta di circolazione

C.2.1 e C.2.2 - Nome e cognome del proprietario del veicolo

C.3 – Persona fisica che può disporre del mezzo a titolo diverso da quello del proprietario;
C.3.1 – C.3.2 – C.3.3: nome, cognome e indirizzo del soggetto 

C.5, C.6 e C.7 - Voci presenti qualora intervenga un cambiamento dei dati nominativi (C.1) ma non venga rilasciato un nuovo libretto



La seconda pagina è dedicata all'elenco delle caratteristiche del veicolo

D.1 - Marca

D.2 - Modello

D.3 - Denominazione commerciale

E - Numero d'identità del veicolo, numero del telaio

F - Massa

F.1 - Massa massima ammissibile

F.2 - Massa massima ammissibile del veicolo in servizio nello Stato di immatricolazione

F.3 - Massa massima ammessa dell'insieme

G - Massa del veicolo in servizio carrozzato in kg

H - Durata di validità, se non illimitata

I - Data di immatricolazione alla quale si riferisce il libretto

J - Categoria del veicolo;
J.1 - Destinazione e uso;
J.2 - Carrozzeria

K - Numero di omologazione
L - Numero di assi

M - Interasse

N - Per i mezzi di massa superiore alle 3.5 tonnellate, indica la ripartizione della massa sui vari assi, identificati come N.1; N.2; N.3; N.4; N.5

O - Massa massima ammessa a rimorchio

O.1 - Rimorchio frenato (espresso in kg);
O.2 - Rimorchio non frenato (espresso in kg)

P - Motore

P.1 - cilindrata;
P.2 - potenza massima in kilowatt;
P.3 - Alimentazione (benzina/diesel); 

P.4 - regime in giri/min al quale è espressa la potenza;
P.5 - Numero di serie del motore

Q - rapporto peso/potenza per i motocicli, riportato in kW/kg

R - Colore

S - Posti a sedere;
S.1 numero di posti a sedere compreso il conducente; 

S.2 - Numero di posti in piedi eventualmente disponibili

T - Velocità massima

U - Rumorosità in decibel;
U.1 - a veicolo fermo;
U.2 - regime motore in giri/min

U.3 - a veicolo in marcia

V - Emissioni inquinanti (espresse in g/km o g/kWh)

V.1 – CO2;
V.2- HC;
V.3 NOx;
V.4 – HC + NOx;
V.5 particolato (per motori diesel);
V.6 – regime di assorbimento per motori diesel (in giri/min);
V.7 – CO2;
V.8 – consumo dichiarato in litri/100 km nel ciclo misto;
V.9 – Classe di emissioni inquinanti (Euro 1, Euro 2, Euro 6, ecc…) espressa con dicitura della versione applicabile

W – Capacità del serbatoio

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