Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Crisi: avvocatura Ue, no a stop vendite scoperto da Esma

Autorità sorveglianza mercati eccede competenze mercato interno

Redazione ANSA BRUXELLES
(ANSA) - BRUXELLES, 12 SET - Il potere di bloccare le vendite allo scoperto attribuito all'Esma, l'Autorità Ue di sorveglianza dei mercati creata dopo la crisi finanziaria, va al di là delle competenze di armonizzazione del mercato interno previste dall'articolo 114 dei Trattati Ue su cui questo si basa. E' il parere espresso dall'avvocato generale della Corte Ue. ''I poteri di emergenza concessi all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per intervenire sui mercati finanziari degli Stati membri regolamentando o vietando le vendite allo scoperto eccedono le legittime misure di armonizzazione necessarie all'istituzione e al funzionamento del mercato interno'', per questo l'avvocato generale di Lussemburgo Niilo Jaaskinen ''ritiene che l'articolo 28 del regolamento sulle vendite allo scoperto debba essere annullato'' in quanto ''l'articolo 114 TFUE non ne costituisce la base giuridica adeguata''. Secondo l'avvocatura, infatti, il ''fattore determinante'' da valutare è ''se le decisioni dell'agenzia in questione contribuiscano o equivalgano all'armonizzazione del mercato interno''. Per Jaaksinen la risposta è negativa, in quanto ritiene che le decisioni dell'Esma che prevalgono su quelle delle autorità nazionali di fatto vanno al di là dell'armonizzazione del mercato interno, costituendo una sostituzione del processo decisionale nazionale con un processo decisionale dell'Unione. A suo avviso si sarebbe dovuto fare ricorso all'articolo 352 dei Trattati Ue, che richiede l'unanimità degli stati membri (a differenza del 114 per cui basta una maggioranza qualificata) e il consenso dei parlamenti nazionali. La causa è stata intentata dalla Gran Bretagna, che si era già opposta in sede legislativa, a maggio 2012. Le conclusioni dell'avvocato generale non sono vincolanti, ma nella maggioranza dei casi vengono seguite dalla Corte nell'emettere la sua sentenza.(ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Ultimo aggiornamento: