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La sentenza della corte di Cassazione

Gli interessi del TFR investito in BOT


Approfondimenti

La sentenza della corte di Cassazione

Sono tassabili anche gli interessi del Tfr investito in Bot

I giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6251 del 16 marzo 2007, hanno stabilito che gli interessi maturati sul trattamento di fine rapporto investito in Buoni ordinari del Tesoro sono pienamente tassabili.
L’imponibilità è stata stabilita in considerazione del fatto che l’intero ammontare attribuito al dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto (costituito dalla quota capitale dei titoli e dai relativi interessi, al netto delle sole ritenute fiscali), rappresenta un unicum che deve essere interamente assoggettato a tassazione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi.

LA VICENDA

Ad un contribuente vengono applicate imposte sui Bot facenti parte del Tfr

Ad un dirigente del Cnr sono state applicate, da parte del datore di lavoro, ritenute d’imposta al trattamento di fine rapporto anche sugli interessi maturati dei Bot facenti parte della stessa indennità.

Il contribuente si rivolge all’Amministrazione finanziaria e alla Commissione tributaria

Il contribuente, dopo essersi rivolto all’Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso del Tfr oggetto delle ritenute, ha impugnato il silenzio-rifiuto davanti al giudice tributario. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso con una decisione che superava anche il vaglio della Commissione tributaria regionale.

La Commissione tributaria dà ragione al contribuente

I giudici di merito hanno ritenuto che gli interessi maturati sulle somme investite in titoli, che vanno costituire in tutto o in parte la liquidazione dell’indennità di anzianità, non possono essere considerati allo stesso modo del reddito da lavoro dipendente. I giudici hanno sottolineato che tali interessi sono il risultato e la remunerazione derivante dallo strumento scelto dal datore di lavoro per costituire la somma poi attribuita al proprio dipendente al momento della conclusione del rapporto di lavoro.

L’Amministrazione finanziaria presenta ricorso in Cassazione

L’Amministrazione ha quindi presentato un ricorso davanti alla Suprema corte, lamentando la violazione e la falsa applicazione dei seguenti articoli:

  1. articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Il comma 1, lettera a), dell’articolo 17 del Tuir, statuisce che la tassazione separata si applica, tra l’altro, al trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del Codice civile, e alle indennità equipollenti, comunque denominate; l’articolo 19, primo comma, del medesimo Testo unico si cura, invece, di esplicitare, in maniera tecnica, le modalità di tassazione dell’indennità di fine rapporto.

  1. articolo 1 del decreto legge n. 556 del 1986 (convertito in legge n. 759 del 1986), e dell’articolo 2120 del Codice civile. L’articolo 1 del decreto legge n. 556/1976 stabilisce che non si applica l’esenzione dall’imposta prevista dal Dpr n. 601/1973 agli interessi e agli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell’articolo 31 del medesimo Dpr; nell’articolo 2120 del Codice civile del 1942 è contenuta la disciplina positiva del trattamento di fine rapporto.

L’Amministrazione finanziaria, nel suo ricorso di ultima istanza, ha posto in rilievo l’errore nel quale sarebbe incorsa la Commissione tributaria regionale, accogliendo la tesi del contribuente senza considerare che “l’intero ammontare di pertinenza dei dipendenti quale indennità di fine rapporto, costituito dalla quota capitale di titoli e dai relativi interessi, al netto delle sole ritenute fiscali, rappresenta un unicum da assoggettare interamente a tassazione”.

La sentenza della Corte dà ragione all’Amministrazione: tassabili interessi Tfr investiti in Bot

La Cassazione, nel risolvere la controversia a favore dell’Amministrazione finanziaria, ha affermato che “la parte di trattamento di fine rapporto costituita da titoli e relativi interessi, e corrisposta al dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, non si sottrae al regime impositivo dettato, per tutte le componenti dell’indennità di fine rapporto, dai chiamati articoli 17 e 19 del Testo unico delle imposte sui redditi”.
I giudici hanno anche precisato che la proprietà dei titoli, e delle somme da questi derivanti a titolo di interessi, viene a essere di spettanza del lavoratore dipendente esclusivamente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, che costituisce il momento in cui si realizza il presupposto dell’imposizione, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 19 del più volte richiamato Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

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