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Le domande più frequenti

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Descrizione dei termini usati


Normativa

Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n.252
Legge 23 Agosto 2004, n.243 (Riforma Maroni)
Decreto Legislativo 21 Aprile 1993, n.124
Direttive Generali COVIP - Deliberazione 28 Giugno 2006
Elenco COVIP: le forme pensionistiche autorizzate
Elenco COVIP: schemi di statuto delle forme pensionistiche autorizzate
Decreti attuativi legge finanziaria 2007

DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005 N. 252

E’ il decreto legislativo emanato in base alla legge delega 243/2004 (la Riforma Maroni) che DISCIPLINA l’adesione alle forme pensionistiche complementari, DEFINISCE le modalità e i criteri di adesione alle forme pensionistiche complementari e STABILISCE le norme e i soggetti che possono istituire le forme pensionistiche complementari. Il decreto detta i parametri per individuare i soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche, il regime delle prestazioni e le modalità di finanziamento. Il decreto, inoltre, regola l’istituzione della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS e legifera sulle misure compensative per le imprese che rinunciano al TFR come forma di autofinanziamento. Stabiliti, infine, ruolo e compiti della COVIP in merito ai Fondi di previdenza complementare.

In sintesi, il decreto introduce:

  • IL SILENZIO ASSENSO: entro il 30 giugno il lavoratore potra' decidere se lasciare il suo Tfr in azienda o a quale fondo destinarlo. Se non si esprimera', la sua liquidazione maturanda sara' versata nella forma prevista dai contratti collettivi.
  • CONTRIBUTO DATORE LAVORO: Il contributo del datore di lavoro previsto dai contratti in aggiunta al Tfr e al contributo del lavoratore dovrebbe essere versato dall'azienda al fondo solo se la forma previdenziale scelta dal lavoratore e' prevista dal contratto.
  • IMPOSTE SU PRESTAZIONI INTEGRATIVE: Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate dai fondi integrativi l'imposta e' del 15%, con una riduzione di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione al fondo oltre il quindicesimo (e un limite di sei punti di riduzione).
  • ANTICIPAZIONI: E' possibile chiedere anticipazioni sul Tfr in qualsiasi momento fino al 75% dell'importo per spese sanitarie e, dopo otto anni dall'iscrizione, per l'acquisto della prima casa per se' o i figli (fino al 75% dell'importo).
  • POSSIBILE CAMBIARE FONDO DOPO DUE ANNI: Trascorsi due anni dall'adesione ad una forma pensionistica complementare, il lavoratore puo' trasferire l'intera posizione maturata ad un altro fondo integrativo.
Scarica il PDFDecreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 [top]

LEGGE 23 AGOSTO 2004, N.243 (RIFORMA MARONI)

E’ la legge delega che introduce il principio del silenzio-assenso, cioè il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari salvo esplicita volonta' espressa dal lavoratore. La riforma equipara anche le diverse forme di previdenza complementare per il conferimento del TFR. La legge ha i seguenti obiettivi:

  • liberalizzare l'età pensionabile
  • eliminare gradatamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
  • sostenere e favorire lo sviluppo delle pensioni complementari
  • rivedere il principio della “totalizzazione dei periodi assicurativi” (somma dei periodi di contribuzione che provengono da attività lavorative di tipo diverso, quindi versati su Fondi differenti) estendendone l'operativita' anche quando si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
  • Utilizzo del TFR per tutte le forme di previdenza complementare, anche differenti da quelle di tipo negoziale.
  •  Prevista la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza integrativa in modo da ampliare la deducibilita' fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali''.

Scarica il PDFLegge 23 agosto 2004, n. 243

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DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1993, N.124

Disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico. Prima di questa data erano operativi esclusivamente i cosiddetti fondi preesistenti che nascevano per effetto di accordi o regolamenti aziendali e si rivolgevano a una platea ben definita e solitamente non molto ampia. Potevano essere sia interni che esterni all'azienda con regole di governance tendenti a coinvolgere lavoratori ed organizzazioni sindacali. Stabilisce quali soggetti possono istituire le forme pensionistiche complementari e chi sono i destinatari. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite anche per:

  • lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici
  • raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio
  • raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro
  • soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n.565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
Scarica il PDFDecreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (formato. pdf) [top]

DIRETTIVE GENERALI COVIP – DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2006

Indicazioni alla Covip (Commissione Vigilanza sui Fondi Pensione) per garantire una corretta gestione e un'attuazione in regola con la norma dei trattamenti pensionistici complementari COVIP ha il compito di:

  • dettare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari per il pieno e corretto adeguamento delle stesse alle nuove norme e per garantire la trasparenza e la correttezza della gestione
  • autorizzare e approvare le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti
Scarica il PDFDirettive generali COVIP - Deliberazione del 28 giugno 2006 [top]

ELENCO COVIP – LE FORME PENSIONISTICHE AUTORIZZATE

Elenco delle forme pensionistiche complementari che possono raccogliere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite TFR perché hanno ottenuto l’autorizzazione dalla COVIP. L'elenco è diviso in tre sezioni:

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ELENCO COVIP: SCHEMI DI STATUTO DELLE FORME PENSIONISTICHE AUTORIZZATE

Schemi di statuto, di regolamenti e di documenti informativi. Composti da tre schede

Scarica il PDFFONDI PENSIONE NEGOZIALI

Fondi pensione di origine contrattuale costituiti in forma associativa

Scarica il PDFFONDI PENSIONE APERTI

Fondi pensione istituiti in forma di patrimonio separato da banche, compagnie di assicurazione, s.g.r. e s.i.m.

Scarica il PDFPIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI (PIP)

Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Alle suddette schede si aggiunge una nota informativa sulle Scarica il PDFFORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI vita

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DECRETI ATTUATIVI LEGGE FINANZIARIA 2007

Scarica il PDFDECRETO EX ART. 1 COMMA 765 LEGGE 296/06 DEL 30 GENNAIO 2007
E’ il documento che detta le norme in merito all’espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR ancora da maturare e alla Forma pensionistica complementare presso l’INPS

Scarica il PDFDECRETO DEL 30 GENNAIO 2007

E’ il documento che detta le norme in merito al finanziamento del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, alle prestazioni erogate dal Fondo INPS e alle manifestazioni di volontà circa la destinazione del TFR.

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