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Dei moduli per la scelta del trattamento di fine rapporto

FAQ

Le domande più frequenti

Glossario

Descrizione dei termini usati


Faq

CONFERIMENTO DEL TFR
PRESTAZIONI E RISCATTI
ADESIONE
CONTRIBUZIONE
REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI
PER SAPERNE DI PIÙ

CONFERIMENTO DEL TFR

  • Qual la data entro la quale i lavoratori dipendenti devono scegliere dove destinare il TFR?

La scelta va effettuata entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in attività di servizio alla data del 1° gennaio 2007. I lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 2007 hanno tempo 6 mesi.

  • Cosa accade se il lavoratore non effettua alcuna scelta?

Vale il principio del silenzio/assenso: il TFR viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in questione.

  • Dopo aver conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare si puo’ riportare il TFR in azienda?

No.

  • Chi ha lasciato il TFR in azienda può cambiare idea e trasferirlo a una forma di pensione complementare?

Sì, in un qualsiasi momento.

  • Il TFR già maturato in azienda entro il 31.12.06 come viene trattato?

Il TFR gia accantonato in azienda continua ad essere gestito dal datore di lavoro. Le nuove norme riguardano esclusivamente il TFR che maturerà dal 1 gennaio 2007.

  • Se un lavoratore decide di non destinare il TFR maturando a una forma pensionistica, cosa accade?

Nel caso di aziende con meno di 50 dipendenti, il TFR futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale. Per aziende con 50 o più dipendenti il TFR maturando viene versato al fondo TFR gestito dall’INPS per conto dello stato.

  • Se il lavoratore di un’azienda con oltre 50 dipendenti decide di non destinare il proprio TFR a una forma di previdenza complementare, cosa cambia rispetto alla situazione attuale?

In pratica non cambia nulla: il TFR da maturare è gestito dal fondo di categoria (ad es.INPS) e non più dall’azienda, ma continua ad essere disciplinato dalle regole attuali.

  • Se il TFR è versato all’INPS, a chi si deve presentare la richiesta di liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazione?

La richiesta deve essere presentata come di consueto al datore di lavoro anche per quel che riguarda il TFR versato all’INPS. Il datore di lavoro, infatti, si sostituisce all’INPS per quel che concerne l’adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto ad effettuare nei confronti dell’INPS.

  • Quando il lavoratore si considera già occupato al 28.04.93?

Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (INPS per i lavoratori del settore privato, Inpdap per i lavoratori del settore pubblico).

  • Quali possibilità ha il lavoratore già occupato alla data del 28.04.93 e NON iscritto ad una forma di previdenza complementare?

Può scegliere tra:
a) conferimento totale o parziale (in base al contratto di categoria, almeno il 50%) al fondo pensione chiuso o ad una forma pensionistica individuale
b) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare. Il TFR resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all’INPS.

  • Quali possibilità ha il lavoratore già occupato alla data del 28.04.93 e iscritto alla forma di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di lavoro?

Il lavoratore in questione non può conferire la quota di TFR ancora disponibile ad una forma pensionistica individuale. Può scegliere invece tra:
a) conferimento del TFR ancora disponibile (cioè la quota che non viene ancora versata al fondo pensione) al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto
b) non conferire il TFR residuo al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto: il TFR resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all’INPS.

  • Cosa succede se un lavoratore già occupato al 28.04.93 e già iscritto alla forma di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di lavoro non decide nulla in merito al TFR maturando?

Anche in questo caso, scatta il meccanismo del conferimento tacito al fondo pensione al quale il lavoratore in questione è già iscritto.

  • Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in relazione al TFR maturando il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.04.93 e non ancora iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo?

Può scegliere tra:
a) conferimento al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale
b) nessun conferimento ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il TFR resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all’INPS.

  • Cosa succede se il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.04.93 e non ancora iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo non manifesta alcuna scelta?

Il TFR viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del lavoratore in questione a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell’accordo aziendale.

  • Cosa deve fare un lavoratore occupato da dopo il 28.04.93 e già iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo?

Nulla perché non ha più TFR disponibile presso il datore di lavoro.

  • Cosa succede al TFR del lavoratore che non manifesti alcuna scelta se esistono più fondi pensione negoziali applicabili alla sua azienda?

Il TFR viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente. Qualora non sia possibile applicare neppure tale criterio il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS.

  • Cosa succede se un contratto collettivo non prevede la partecipazione ad alcuna forma pensionistica collettiva?

Il lavoratore può decidere di destinare il proprio TFR ancora da maturare ad una forma pensionistica individuale. Se il lavoratore non esprime alcuna volontà, il TFR viene conferito tacitamente alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS.

  • A cosa serve la forma di previdenza complementare residuale istituita presso l’INPS?

A raccogliere il TFR maturando che non è stato conferito esplicitamente ad una forma pensionistica complementare collettiva od individuale e non può nemmeno essere conferito tacitamente ad alcuna forma pensionistica complementare collettiva per mancanza di un’esplicita previsione contrattuale riferita ad un intero settore oppure per la mancata previsione della inclusione di alcune tipologie di lavoro tra i destinatari del fondo pensione collettivo.

  • Se si conferisce solo il TFR ad una forma pensionistica complementare si è obbligati a versare anche il proprio contributo?

No.

  • Se si conferisce al fondo pensione negoziale soltanto il TFR si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?

No. Per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve dichiarare di voler contribuire con un proprio versamento.

  • Se si conferisce il TFR ad una forma pensionistica individuale e si versa anche il proprio contributo si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?

No a meno che questo diritto non sia espressamente previsto dal medesimo contratto collettivo.

  • Se il lavoratore decide di contribuire, quanto deve versare?

L’ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto o accordo collettivo di lavoro. Il lavoratore può anche decidere di versare di più rispetto al minimo previsto dagli accordi collettivi.

  • Si può aderire ad una forma pensionistica negoziale senza versare ad essa il TFR?

No. L’adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del TFR oppure con il versamento sia del TFR che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.

  • Si può aderire ad una forma pensionistica individuale senza versare ad essa il TFR?

Si.

  • Quando deve essere effettuato il primo versamento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari (collettive od individuali)?

Il 1° luglio 2007 anche per il TFR riferito a periodi precedenti.

  • Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari?

Con la periodicità prevista dalle regole stabilite:
a) dalle fonti istitutive per i fondi negoziali e per le adesioni collettive ai fondi aperti
b) dai regolamenti per quel che concerne le adesioni individuali ai fondi aperti o alle polizze assicurative con finalità previdenziale.

  • Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del TFR maturando al fondo INPS?

Ogni mese.

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PRESTAZIONI E RISCATTI

  • Quando si acquisisce il diritto alla pensione complementare?

Il diritto alla pensione complementare matura se sussistono i seguenti requisiti:
1) maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti dal regime  obbligatorio di appartenenza
2) dopo cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Tali requisiti devono sussistere in concorso tra di loro. Se mancano i requisiti per avere la pensione pubblica non si può chiedere la pensione complementare, mentre se sussistono i requisiti per la pensione pubblica, ma l’aderente non partecipa da almeno cinque anni alla forma pensionistica complementare, questa può erogare solo il capitale e non la pensione.

  • Quali tipologie di prestazioni vengono erogate dalle forme pensionistiche complementari?

A seconda della causa che determina la maturazione dei requisiti le forme pensionistiche complementari erogano prestazioni di tipo diverso:

1) In caso di maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica erogata dagli enti di previdenza obbligatoria, le forme pensionistiche complementari possono:

    • erogare unicamente la pensione complementare, ovvero la rendita
    • fornire una prestazione costituita da una quota di pensione complementare e una quota di capitale.

2) Prima del pensionamento le forme pensionistiche complementari possono erogare:

    • anticipazioni per spese sanitarie
    • anticipazioni per acquisto prima casa
    • anticipazioni per ulteriori esigenze degli aderenti.

3) In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione le forme pensionistiche complementari possono erogare:

    • un riscatto parziale
    • un riscatto totale.
 
  • In caso di maturazione dei requisiti per la pensione pubblica si è costretti a percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare?

No. L’aderente, al momento della maturazione dei requisiti necessari per fruire della pensione pubblica, deve decidere e comunicare alla forma pensionistica complementare alla quale è iscritto se intende percepire la prestazione:

  • unicamente sotto forma di pensione complementare
  • in parte sotto forma di rendita (nella misura minima del 50% del montante finale accumulato) ed in parte sotto forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante finale accumulato).

L’aderente può chiedere che la prestazione gli venga erogata solo sotto forma di capitale se, convertendo in rendita non meno del 70% del montante finale accumulato, la rendita stessa è inferiore al 50% dell’assegno sociale. Ai fini del calcolo in questione deve assumersi a riferimento la rendita vitalizia immediata e senza reversibilità, quindi solo della speranza di vita dell’aderente (beneficiario diretto).

  • E’ possibile ottenere le prestazioni delle forme pensionistiche complementari anche prima della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica?

Si. E’ possibile chiedere di anticipare il momento dell’accesso alle prestazioni della forma pensionistica complementare rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica in due casi:

  • se il soggetto, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, resti inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
  • se il soggetto venga colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

In entrambi i casi il soggetto può chiedere alla forma pensionistica complementare di ottenere le prestazioni con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

  • E' possibile ottenere un’anticipazione delle prestazioni per far fronte a spese sanitarie?

Si. A prescindere dall’anzianità di partecipazione alla forma pensionistica complementare l’aderente può chiedere un’anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se stesso, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

  • E' possibile ottenere un’anticipazione delle prestazioni per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa?

Si. Dopo almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può chiedere un’anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa per se stesso o per i figli.

  • E' possibile ottenere un’anticipazione delle prestazioni per motivi diversi dalle spese sanitarie o dall’acquisto della casa?

Si. Dopo almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può chiedere un’anticipazione per un importo non superiore al 30% del montante accumulato fino al momento della richiesta per ulteriori esigenze non meglio specificate dalla normativa.

  • E’ possibile chiedere il riscatto della posizione individuale maturata all’interno della forma pensionistica complementare anche al di fuori dei casi esplicitamente previsti dalla normativa?

Solo se lo prevedano gli statuti delle forme pensionistiche complementari.

  • Cosa può fare l’aderente in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare?

Se l’aderente dovesse perdere i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico complementare, a seguito ad esempio di un cambio di lavoro e conseguente applicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale, ha diverse possibilità:

  • trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività
  • esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di:
    • cessazione dell’attività lavorativa che comporti in occupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
    • mobilità
    • cassa integrazioni guadagni ordinaria
    • cassa integrazioni guadagni straordinaria
  • esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di:
  • invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

4) Mantenere presso la forma pensionistica complementare in questione la posizione individuale maturata anche in assenza di ulteriore contribuzione.
In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta si procede al mantenimento della posizione presso la forma pensionistica in oggetto.

  • Cosa succede in caso di decesso dell’aderente ad una forma pensionistica complementare in costanza di attività lavorativa?

L’intera posizione individuale maturata all’interno della forma pensionistica complementare è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari indicati dall’aderente. Gli eredi o i beneficiari possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla forma pensionistica complementare se si tratta di forma negoziale ovvero, qualora si tratti di forma pensionistica individuale, viene devoluta per la realizzazione di finalità sociali.

  • Cosa succede in caso di decesso dell’aderente ad una forma pensionistica complementare dopo il pensionamento?

In caso di decesso dell’aderente ad una forma pensionistica complementare successivo al pensionamento la rendita cessa di essere erogata, a meno che il lavoratore non abbia scelto una modalità reversibile.

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ADESIONE

  • E’ obbligatorio aderire ad una forma pensionistica complementare?

No. L’adesione a forme pensionistiche complementari è volontaria. Nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà, vale il principio del silenzio-assenso cioè come una implicita manifestazione di volontà di adesione alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento.

  • Un lavoratore dipendente part-time in più di una azienda a quale forma pensionistica collettiva può aderire?

Può scegliere di aderire a qualsiasi (una o più, anche tutte) le forme pensionistiche complementari negoziali e collettive previste da ciascuno dei contratti collettivi di lavoro applicabili a ciascun rapporto di lavoro di cui è titolare. È bene che il lavoratore tenga conto anche dei costi da affrontare per aderire contemporaneamente a più forme di pensione complementare.

  • E' possibile rinunciare alla realizzazione delle finalità previdenziali dopo aver aderito a una forma di pensione complementare?

Non si può rinunciare alle finalità previdenziali di qualsivoglia forma di pensione complementare. Trascorsi due anni dall’adesione è però possibile cambiare fondo di previdenza complementare.

  • Le forme pensionistiche già operanti al 31.12.06 possono raccogliere nuove adesioni?

Sì, purché abbiano attuato gli adeguamenti richiesti dalla legge, lo abbiano comunicato alla Covip (commissione di vigilanza sui fondi pensione) e la Covip li abbia approvati. Le modifiche e l’approvazione della Covip devono essere specificate nel modulo di adesione.

  • Cosa accade se si aderisce a una forma pensionistica che non abbia ricevuto l’approvazione della Covip entro il 30.06.07?

- Chi si è iscritto entro il 31.12.06 può trasferire la propria posizione per intero a un’altra forma approvata, anche se non sono trascorsi due anni dalla sottoscrizione
- Chi si è iscritto dopo il 31.12.06 può invece aderire a un’altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l’approvazione della Covip.

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CONTRIBUZIONE

  • Quali sono le modalità di finanziamento della previdenza complementare?

Lavoratori dipendenti: finanziamento attuabile con:

  • versamento di contributi a carico del lavoratore
  • versamento di contributi a carico del datore di lavoro
  • conferimento (versamento) del TFR ancora da maturare.

Lavoratori autonomi e liberi professionisti: il finanziamento è attuato mediante contribuzione a carico dei medesimi.
Persone fiscalmente a carico di altri soggetti: finanziamento attuato mediante contributo a carico di questi ultimi.

  • Come si calcola/decide il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti?

Esistono varie possibilità:

  • contributo fisso
  • in percentuale alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
  • in percentuale, con riferimento ad elementi particolari della retribuzione relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi pensione negoziali o a quelli aperti su base collettiva le modalità e la misura minima dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori possono essere fissati dai contratti o accordi collettivi anche aziendali.

  • Come si calcola/decide il contributo alle forme pensionistiche complementari per lavoratori autonomi e liberi professionisti?

Esistono varie possibilità:

  • in cifra fissa
  • in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativamente al periodo di imposta precedente.

  • Come si calcola/decide il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori soci di società cooperative?

In cifra fissa oppure, a seconda della tipologia del rapporto di lavoro che si applica al socio, in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR oppure in percentuale dell’imponibile considerato ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF in relazione al precedente periodo di imposta.

  • Quali sono le agevolazioni fiscali per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari?

I versamenti alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite massimo di 5164,57 euro. Il lavoratore, cioè, ha diritto ad uno sgravio fiscale che si calcola moltiplicando l’aliquota di imposizione fiscale più elevata applicabile al suo reddito complessivo per il contributo versato alla forma pensionistica complementare.

  • Qual è il regime fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro per i propri dipendenti?

Sono interamente deducibili dal reddito di impresa tutti i contributi versati dal datore di lavoro a favore di forme pensionistiche complementari per i propri dipendenti. Per il lavoratore, i contributi versati dal datore di lavoro sono deducibili unitamente ai contributi versati dal lavoratore stesso entro il limite massimo di 5164,57 euro.

  • Qual è il regime fiscale dei contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico?

Il versamento può essere dedotto dal reddito complessivo di chi lo effettua entro il limite massimo di 5164,57 euro. Il tetto massimo, dunque, non cambia: al raggiungimento concorrono alla stessa maniera i versamenti per la propria previdenza complementare o la previdenza complementare dei propri familiari a carico o entrambe.

  • È possibile continuare a versare contributi ad una forma pensionistica complementare anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile?

Sì, il lavoratore può proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile purché al momento del pensionamento, abbia effettuato versamenti ad una forma pensionistica complementare da almeno un anno. In tal caso il lavoratore può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche.

  • Qualora la forma pensionistica complementare offra più possibilità di investimento (fondi multicomparto) è possibile suddividere la contribuzione tra più comparti di investimento?

In linea generale la normativa ammette questa possibilità rimettendo, tuttavia, alle forme pensionistiche complementari la valutazione circa l’opportunità di consentire o meno ai propri aderenti l’esercizio in concreto di tale opzione. E’ dunque agli statuti ed ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari che bisogna far riferimento per stabilire se in concreto la forma in oggetto consente o meno di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento.

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REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

  • Quali sono le regole di tassazione delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?

La pensione complementare è assoggettata ad una ritenuta con aliquota del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6% dell’aliquota. A partire dal 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica quindi un’aliquota del 9%. L’aliquota si applica solo sulla parte imponibile della pensione complementare, cioè l’importo della pensione complementare meno i contributi eventualmente non dedotti, gli interessi maturati e la rivalutazione annua della rendita stessa.

  • Come è tassato il capitale erogato al momento del pensionamento?

Il capitale erogato al momento del pensionamento è assoggettato alla stessa aliquota a titolo di imposta del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6% dell’aliquota. A partire dal 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica quindi un’aliquota del 9%. L’aliquota si applica solo sulla parte imponibile della pensione complementare, cioè l’importo della pensione complementare meno i contributi eventualmente non dedotti, gli interessi maturati e la rivalutazione annua della rendita stessa.

  • Come è tassato il riscatto erogato prima del pensionamento per effetto di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare?

Il riscatto erogato prima del pensionamento per effetto della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare è assoggettato alla stessa aliquota a titolo di imposta del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6% dell’aliquota. A partire dal 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica quindi un’aliquota del 9%. L’aliquota si applica solo sulla parte imponibile della pensione complementare, cioè l’importo della pensione complementare meno i contributi eventualmente non dedotti, gli interessi maturati e la rivalutazione annua della rendita stessa.

  • Come è tassata l’anticipazione per far fronte a spese sanitarie?

L’anticipazione richiesta per far fronte a spese sanitarie è assoggettata alla stessa aliquota a titolo di imposta del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6% dell’aliquota. A partire dal 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica quindi un’aliquota del 9%. L’aliquota si applica solo sulla parte imponibile della pensione complementare, cioè l’importo della pensione complementare meno i contributi eventualmente non dedotti, gli interessi maturati e la rivalutazione annua della rendita stessa.

  • Come è tassato il riscatto erogato prima del pensionamento per motivo diverso dalla perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica?

Il riscatto erogato prima del pensionamento per motivi diversi dalla perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23%, che si applica solo sulla parte imponibile della pensione complementare, cioè l’importo della pensione complementare meno i contributi eventualmente non dedotti, gli interessi maturati e la rivalutazione annua della rendita stessa.

  • Come è tassata l’anticipazione per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa?

L’anticipazione richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una alla stessa aliquota del 23% che si applica solo sulla parte imponibile della pensione complementare, cioè l’importo della pensione complementare meno i contributi eventualmente non dedotti, gli interessi maturati e la rivalutazione annua della rendita stessa.

  • Come è tassata l’anticipazione richiesta per esigenze personali dell’aderente diverse dall’acquisto della prima casa o dalla necessità di far fronte a spese sanitarie?

L’anticipazione richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una alla stessa aliquota del 23% che si applica solo sulla parte imponibile della pensione complementare, cioè l’importo della pensione complementare meno i contributi eventualmente non dedotti, gli interessi maturati e la rivalutazione annua della rendita stessa.

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PER SAPERNE DI PIÙ

Per maggiori informazioni e chiarimenti, visita la sezione "FAQ" curata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale http://www.tfr.gov.it/TFR/MenuDestra/Faq/

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