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Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Bonus automatico, Arera interviene sui ratei pregressi

Focus sui casi di cambi in corsa nei rapporti distributore-venditore e venditore-cliente. Gli obblighi informativi e la disciplina per i gestori di reti non interconnesse

Quotidiano Energia - Nuovo intervento dell’Arera in tema di bonus sociali automatici.

 

Con la delibera 257/2021 l’Autorità apporta alcune modifiche alla 63/2021 in tema di eventuali ratei pregressi, di reti non interconnesse e obblighi informativi.

Ratei pregressi

Riguardo al primo punto, il Regolatore spiega che alcune associazioni di operatori hanno sottolineato “potenziali criticità” riguardo alle “modalità alternative” di liquidazione di eventuali ratei pregressi dei bonus 2021, con particolare riferimento “alle complessità gestionali che ne deriverebbero per i venditori che interagiscono con più imprese di distribuzione e ai casi in cui il cliente cambi venditore in corso di anno”.

Alcuni di questi soggetti “hanno pertanto suggerito l’opportunità di prevedere un’unica modalità di liquidazione di tali ratei pregressi (rateale o in unica soluzione)”.

In relazione ai clienti diretti dei settori energia elettrica e gas, l’Arera sancisce quindi che i distributori liquidino “le quote di bonus nei confronti degli utenti del dispacciamento/della distribuzione associati al punto di prelievo/punto di riconsegna per periodo di competenza”.

Nel caso di cambi in corsa dell’utente, i ratei pregressi saranno riconosciuti “in un’unica soluzione all’utente competente”.

Conseguentemente, i venditori dovranno liquidare il bonus “relativamente al periodo in cui hanno servito ciascun cliente finale”. Anche qui, in caso di cambi in corsa e qualora sia già stata emessa la fattura di chiusura, il venditore deve liquidare il bonus “per la parte di sua competenza mediante un assegno circolare non trasferibile”.

Per gli utenti diretti del settore idrico e per i clienti/utenti indiretti viene invece confermata le modalità di liquidazione prevista dalla delibera 63/2021.

Reti di distribuzione non interconnesse

Venendo al secondo punto, si pone il problema che i gestori delle reti di distribuzione non interconnesse non hanno l’obbligo di accreditamento al SII, per cui i punti di prelievo su tali reti e le relative informazioni tecniche e commerciali non sono presenti nel Registro centrale ufficiale, rendendo inapplicabili le misure della delibera 63/2021.

L’Autorità sancisce quindi l’obbligo per tali gestori di accreditarsi al SII entro il 15 luglio 2021. Le disposizioni funzionali all’identificazione delle forniture elettriche su reti di distribuzione non interconnesse saranno applicate dal 1° novembre 2021, prevedendo che per le Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) attestate dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2021 il periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico decorra dal primo giorno del mese successivo alla data di attestazione.

Obblighi informativi

Correggendo un errore materiale della 63/2021, l’Arera conferma gli obblighi di informativa in capo agli operatori del settore elettrico/gas già previsti dalla regolazione previgente in materia di bonus sociali (Tibeg), con particolare riferimento alla specifica dicitura in bolletta per informare il cliente beneficiario  e all’obbligo per le imprese di distribuzione e i venditori di “dare la più ampia pubblicità alle disposizioni della deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i., anche tramite il proprio sito internet”.

L’Autorità accoglie inoltre la richiesta di individuare il bimestre come periodo di riferimento per gli obblighi informativi relativi all’attivazione e all’erogazione dei bonus sociali energia elettrica, gas e idrico previsti negli Allegati B e C alla deliberazione 63/2021/R/com, “anche nell’ottica di semplificare e contenere gli oneri amministrativi per gli operatori e Csea”.

Ammontari bonus disagio fisico

Infine, la delibera 257 integra la Tabella 1 dell’Appendice 2 dell’Allegato D alla 63/2021 specificando gli ammontari della compensazione per i clienti in condizioni di disagio fisico dal 1° gennaio 2021 (con livelli di potenza pari a 3,5 kW e a 4 kW) e prevedendo che tale integrazione entri in vigore dal 1° agosto 2021 limitatamente ai nuovi percettori di bonus per disagio fisico.