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Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Superbonus 110%, incentivi anche a livello territoriale

Dopo la circolare e il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’iniziativa della Provincia di Trento per favorire la diagnosi energetica e lo stato sismico: contributo del 50% sul compenso dell’amministratore se si approvano i lavori (articolo di Quotidiano Energia)

Quotidiano Energia - In attesa che dal 15 ottobre si possano presentare le comunicazioni per usufruire delle misure alternative alla detrazione del Superbonus al 110%, come lo sconto in fattura o la cessione del credito, gli Enti locali cominciano a studiare come poter valorizzare al massimo il patrimonio immobiliare del territorio.

Fra i più attivi si segnala la Provincia autonoma di Trento che ha deciso di incentivare la diagnosi dei condomini anche se non si eseguono i lavori. Se invece si interviene, la Provincia contribuisce alla spesa dell’amministratore condominiale. Per poter accedere al Superbonus al 110%, infatti, come specificato negli articoli 119 e 121 del DL Rilancio e nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 24/E e provvedimento del direttore dell’Agenzia), è necessario dimostrare un “salto” di due classi energetiche. Un elemento che rende ulteriormente importante conoscere l’efficienza degli edifici a livello provinciale e regionale.

“Abbiamo deciso di modificare gli incentivi previsti relativi all'azione ‘Il tuo condominio green’ per ampliare la conoscenza dello stato energetico e sismico del patrimonio edilizio trentino, favorendo lo svolgimento delle diagnosi energetiche e dello stato di salute dell’edificio, anche nel caso in cui non si prosegua con la realizzazione dei lavori”, ha spiegato Mario Tonina, vicepresidente della Provincia e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione.

Se si prosegue con i lavori, oltre a quanto previsto dal Superbonus al 110%, i condomini potranno quindi richiedere alla Provincia un contributo a copertura degli oneri straordinari dell’amministratore condominiale, che ad oggi non sono ammessi a contributo. Se gli edifici si trovano nei comuni in zona sismica 3, inoltre, le diagnosi dovranno essere accompagnate anche dallo stato di salute sotto il profilo del rischio sismico. Il contributo sarà invece del 50% per il compenso dell’amministratore, per le spese relative alla diagnosi energetica e allo stato di salute. Le domande per tali agevolazioni potranno essere presentate dal 3 novembre 2020.

Come detto, invece, a livello nazionale una delle date fondamentali è quella del 15 ottobre. Intanto con la circolare di due settimane fa, l’Agenzia delle Entrate ha fatto luce con “i primi chiarimenti”. Dunque possono accedere al Superbonus anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione, gli imprenditori e gli autonomi per le abitazioni rientranti nella sfera privata, mentre la percentuale del 110% è applicata anche ai costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali, come perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione.

Le disposizioni dell’Agenzia - disponibili in allegato - erano però molto attese soprattutto per la cessione del credito. Le comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione dovranno essere presentate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa. È necessario presentarle esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione, per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, o dall’amministratore di condominio per i lavori sulle parti comuni.

Sono inoltre dettagliate le istruzioni per cessionari e fornitori, che possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta - ha chiarito l’Agenzia - sarà fruito a decorrere dal 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. I cessionari e i fornitori potranno cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, sempre a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.